Cade sulle strisce pedonali ricoperte di ghiaccio, non è responsabile il Comune

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La vittima, a seguito di una caduta sulle strisce pedonali ricoperte di ghiaccio, chiama in causa il Comune di Udine attribuendogli la responsabilità per mancata custodia.

A fondamento della propria pretesa deduce che, mentre attraversava il piazzale insieme al fratello ed impegnava le strisce pedonali, scivolava su una lastra di ghiaccio presente sulle stesse, procurandosi così una frattura scomposta dell’omero sinistro, danno stimato in 30.995,63 euro. Sosteneva anche che la responsabilità dell’Ente fosse ancora più evidente dalla previsione per quel giorno di abbondanti nevicate con probabile formazione di ghiaccio sul manto stradale.

Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 710/2019, rigetta la domanda. La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 19 del 24 gennaio 2022, conferma il primo grado. Qualificava il comportamento della vittima come imprevedibile ed eccezionale per il mancato rispetto delle regole di prudenza richieste dalla conoscenza del pericolo della formazione di giaccio sul manto stradale. I Giudici di secondo grado evidenziavano altresì che la donna non indossava scarpe adeguate alle condizioni climatiche.

La donna si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando il concorso di colpa attribuitole. Sostiene che, pur volendo ad essa attribuire la colpa del danno in quanto integrante il caso fortuito, il comportamento stesso andava valutato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 c.c., questione sulla quale il Giudice di secondo grado non si è soffermato.

La Corte di Cassazione respinge in toto (Cassazione civile, sez. III, 16/10/2024, n.26920).

L’intervento della Cassazione

Viene ribadito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c..
Richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Pacifico ciò, la responsabilità per custodia invocata si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo.

La vittima, in realtà, chiede alla Cassazione un nuovo accertamento dei fatti che è inammissibile, e non ha colto la ratio decidenti della sentenza d’appello.

Le strisce pedonali ricoperte di ghiaccio

Infatti, il Giudice dell’appello, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, ha preso in considerazione il comportamento del Comune o la prospettata ragione della sua responsabilità nell’accaduto. Infatti, la Corte di Appello ha escluso che la formazione di ghiaccio sulla strada fosse da qualificare come caso fortuito perché l’evento atmosferico era stato ampiamente previsto, come risulta dagli elementi prodotti dal Comune, che neppure ha fornito alcun dato scientifico idoneo a dimostrare l’eccezionalità del fenomeno. E tuttavia, pur avendo avuto il Comune di Udine l’obbligo di predisporre per tempo le necessarie cautele contromisure, anche la responsabilità per l’eventuale violazione di tale obbligo è stata superata (per interruzione del nesso causale) dal comportamento della vittima.

La Corte di Trieste, per qualificare la condotta della vittima come caso fortuito, doveva verificare i seguenti presupposti: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e valutare se ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela. Ebbene, i giudici hanno fatto tale valutazione con un accertamento di merito sulla base delle prove escusse e non più sindacabile in Corte di Cassazione.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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