Condannato il Comune di Folignano per la presenza di una buca non segnalata e in zona non illuminata (Tribunale Ascoli Piceno, 18/01/2024, n.46)
La vicenda
In data 29/07/2019, alle ore 22.40 circa, la vittima dopo essere uscita dal palazzetto dello sport di Folignano, percorse le scale in cemento d’ingresso, poggiava il piede sull’antistante manto stradale asfaltato e, perdendo l’equilibrio a causa di una buca, cadeva rovinosamente a terra.
La buca non era visibile a causa dell’orario notturno e della scarsa luminosità del piazzale, né la stessa era segnalata. La danneggiata chiama in causa il Comune di Folignano deducendone la responsabilità e invocando il risarcimento per le lesioni fisiche subite.
Ciò posto, la prova cui era onerata l’attrice, inerente la sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, è stata fornita e confermata dalle dichiarazioni testimoniali. Il Comune doveva dimostrare l’interruzione del nesso causale per andare esente da responsabilità e la relativa prova non è stata fornita.
Il Comune doveva dimostrare l’interruzione del nesso causale
Ad ogni modo, non potrebbe affermarsi che la condotta di un utente della strada che, in ora notturna ed in condizioni di inevitabile scarsa luminosità, inciampa su una buca non segnalata presente sul manto stradale possa costituire “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale.
La buca non segnalata, indipendentemente dalla presenza di idonea illuminazione pubblica, viene ritenuta causa unica e principale del sinistro, non potendosi addebitare all’utente della pubblica via alcuna disattenzione per non aver preventivamente individuato, di notte, una buca illuminata artificialmente con pali della luce distanti dalla stessa.
Il comportamento della vittima non è censurabile e non può affermarsi che esso costituisca una causa concorrente alla determinazione dell’evento, idonea a diminuire il quantum risarcitorio. Non può essere snaturato il principio di autoresponsabilità fino al punto di esonerare in tutto e in parte l’ente pubblico dai doveri sullo stesso gravanti.
Il risarcimento danni
Sulla base di tali valutazioni viene decretata la responsabilità del Comune. Per quanto concerne il risarcimento dei danni, il CTU ha accertato un danno biologico permanente del 10%, con periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di gg. 35, al 50% di gg. 25 ed al 25% di gg. 25.
Tenuto conto della gravità delle lesioni e dell’età della vittima (55 anni), viene liquidato:
- – a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell’integrità psicofisica, 16.408 euro attuali.
- – a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% 2.598,75 euro attuali.
- – a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% 1.237,50 euro attuali.
- – a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% 618,75 euro attuali.
Il tutto per la complessiva somma di 20.863 euro già rivalutata.
Avv. Emanuela Foligno






