Nel caso di caduta al cimitero, il riconoscimento della responsabilità dell’ente custode presuppone la sussistenza di un’insidia non visibile né prevedibile. Quando, invece, lo stato dei luoghi consente di percepire agevolmente il pericolo, il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito, interrompendo il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo e determinando il rigetto della domanda risarcitoria (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 agosto 2025, n. 22279).
Il caso e la dinamica della caduta al cimitero
La vittima, mentre si recava al cimitero del Comune di Mori (TN) in data 31/10/2016, cadeva riportando lesioni e chiama in causa il Comune di Rovereto ritenendolo responsabile. Il Tribunale rigetta la domanda della donna e la Corte di appello conferma il primo grado.
La donna invoca l’intervento della Corte di Cassazione dolendosi della violazione dell’art. 2051 c.c., avendo i Giudici di merito attribuito valenza di caso fortuito, idoneo all’esclusione del nesso causale, al comportamento della danneggiata senza valutare adeguatamente il carattere oggettivo della responsabilità in parola, e del mancato accoglimento delle prove testimoniali.
La S.C. ritiene il ricorso della vittima inammissibile in quanto le doglianze avanzate richiamano una sentenza di merito sull’art. 2051 c.c., peraltro riferita a circostanze fattuali diverse, quali la caduta di una passante su di un marciapiede in un vasto ambito metropolitano, e non prendono in effettivo e adeguato esame i punti salienti della sentenza d’appello in ordine alle circostanze quali: la piena consapevolezza da parte della donna dello stato dei luoghi, in considerazione del fatto che si trattava di un’area adeguatamente illuminata e nella quale il tombino era dunque perfettamente individuabile anche se circondato da un modestissimo avvallamento.
La Cassazione ritiene il ricorso inammissibile
Venendo al mancato accoglimento delle prove testimoniali, i capitoli di prova sui quali la vittima intendeva fare escutere i propri testi, non è stato riportato nel ricorso introduttivo, in modo tale che la S.C. potesse valutarne la genericità resa dalla Corte d’appello, che comunque ha reso specifica pronuncia sul punto.
La S.C. sottolinea che non è possibile sopperire tale incompletezza attraverso la memoria per l’adunanza camerale, poiché la memoria difensiva assolve all’esclusiva funzione di chiarire e illustrare i motivi di impugnazione che sono già stati ritualmente indicati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.
Conclusivamente, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Redazione





