Caduta all’interno del Teatro (Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2022, n. 37724).
Caduta all’interno del teatro e richiesta del risarcimento del danno della persona lesa.
La richiesta di ristoro economico per le lesioni derivanti da una caduta all’interno del Teatro comunale veniva respinta per comportamento imprudente dello stesso danneggiato.
Nello specifico il danneggiato deduceva che alla conclusione di uno spettacolo nel Teatro, nel discendere le scale ripide dalla galleria – scale i cui primi gradini erano a spizzico, e quindi con un piano di calpestio molto stretto – era precipitato in basso, ruzzolando per tutti i gradini e fermandosi solo contro il muro del pianerottolo posto alla fine della scala.
Il Tribunale, espletata prova per testi, rigettava la domanda e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite.
Il primo Giudice osservava che la domanda doveva essere rigettata “per la totale mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi”.
La versione fornita dall’attore, infatti, non aveva trovato conferma nell’espletata istruttoria testimoniale. Inoltre il materiale fotografico prodotto in giudizio rammostra che la scala in oggetto, causa della caduta all’interno della sala teatrale, gradini di dimensioni regolari e non a spizzico, per cui non poteva essere ritenuta “particolarmente ostica né insidiosa, nonostante l’assenza delle strisce antiscivolo e del corrimano”.
In definitiva, secondo i Giudici di merito, l’evento lesivo era addebitabile a responsabilità esclusiva dell’attore, che non aveva tenuto una condotta prudente adatta allo stato dei luoghi.
La decisione è stata appellata e la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato il gravame inammissibile in quanto privo di ragionevoli probabilità di essere accolto, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Il danneggiato ricorre in Cassazione articolando sette censure.
La sentenza, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato che la teste aveva assistito alla scena e l’aveva descritta nella sua deposizione per iscritto; quest’ultima deposizione avrebbe dovuto ottenere pieno riconoscimento, anche perché non erano emersi ulteriori elementi in grado di contrastare quanto riferito da quella teste. Lamenta, inoltre, omessi dispositivi antiscivolo della scala in questione, contraddittorietà della sentenza, omessa ammissione della CTU, erronea applicazione dei principi del nesso causale e falsa applicazione dell’art. 222051 c.c.
I primi tre motivi sono inammissibili e infondati. Il ricorrente, secondo gli Ermellini, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata ed insiste nell’affermare che vi fu lesione, da parte del Comune, delle disposizioni contenute in un decreto mai prodotto, il che dimostra l’evidente inammissibilità della censura.
Anche gli altri motivi di censura sono inammissibili e in parte infondati.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost..
Conseguentemente, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, del tutto consolidati, vengono ribaditi dalla Suprema Corte che richiama anche il recente intervento delle Sezioni Unite (sentenza 30 giugno 2022, n. 20943).
I Giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi giurisprudenziali : infatti la decisione impugnata ha riconosciuto che la scala in questione non presentava le anomalie lamentate dal danneggiato, che questi aveva percorso la stessa scala in salita per assistere allo spettacolo e che, pertanto, la caduta era da ascrivere al comportamento dello stesso attore, che non aveva adottato una condotta prudente e consona allo stato dei luoghi.
La sentenza non ha negato l’esistenza del fatto storico (la caduta all’interno del teatro) e del nesso di causalità tra la scala e la caduta, bacchettano gli Ermellini, ha invece sostenuto che l’evento dannoso era da ricondurre ad un comportamento non avveduto del danneggiato.
Il ricorso viene rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno
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