Gradino del museo sbeccato e caduta del visitatore

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Gradino del museo sbeccato e lesioni del visitatore

Gradino del Museo sbeccato provoca la caduta del visitatore (Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n.37060).

Gradino del Museo sbeccato causa la caduta dell’utente che chiede il risarcimento dei danni.

Il danneggiato, caduto sulla scalinata del museo degli Uffizi, cita il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Gallerie degli Uffizi dinanzi al Tribunale di Firenze per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni che aveva riportato quando, scendendo la scalinata del loggiato degli Uffizi, era caduto a causa di un gradino del museo sbeccato.

Il Tribunale di Firenze accoglieva parzialmente la domanda, affermando la responsabilità dei convenuti e ritenendo sussistente un concorso colposo dello stesso danneggiato nella misura del 50%.

La Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza affermando, invece, la responsabilità esclusiva degli enti convenuti e riconoscendo all’attore un risarcimento di 23.890,00 Euro a titolo di danno non patrimoniale e di 509,50 Euro per rimborso di spese mediche, oltre accessori e spese di lite.

La Corte d’appello osservava che era risultato provato che la caduta era stata causata dalla presenza di un gradino del museo sbeccato e rovinato, in difetto di qualsivoglia segnalazione o altra misura precauzionale da parte del custode, al quale “il limitato perimetro della scalinata ben consentiva un agevole controllo”; non era “ravvisabile il cd. fortuito incidentale, costituito da una condotta colposa del danneggiato che si ponga in esclusivo rapporto causale con l’evento dannoso.

Il Ministero per i Beni Culturali propone ricorso per Cassazione denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto incontroverso un rapporto di custodia tra l’Amministrazione e la res: assume che “la Corte non si sarebbe dovuta arrestare ad una valutazione del tutto astratta ed aprioristica della signoria fattuale, ma avrebbe dovuto operare un giudizio concreto e tarato sulle particolarità della vicenda e della res”; rileva che la “rottura minima” del gradino, era “dovuta alla normale degradazione causata dal passare del tempo” e che “imperfezioni quali quella che ha causato la caduta ben possono essere pacificamente qualificate come prevedibili in un luogo come il Loggiato degli Uffizi, struttura risalente al XVI secolo”; conclude che, “in ogni caso, trattasi di un edificio di un’ampiezza tale da rendere impossibile un controllo ed un intervento continuo ed immediato, anche alla luce della costante fruizione dei luoghi da parte di migliaia di persone ogni giorno dell’anno”.

La censura è inammissibile.

Viene sollecitata una revisione dell’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte d’appello di Firenze circa la possibilità di controllo della res da parte del custode. Inoltre la tesi che la vetustà dell’edificio e la sua fruizione da parte di un numero elevato di visitatori non costituiscono elementi idonei a impedire il controllo della cosa e ad esonerare l’Amministrazione dall’obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza della scalinata.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e contestata la mancata qualificazione della condotta dello stesso danneggiato in termini di caso fortuito.

Secondo il  Ministero ricorrente “il custode non deve dimostrare alcun carattere di imprevedibilità ed inevitabilità della condotta del danneggiato, né un uso anomalo da non poter essere prevedibile o evitabile, ma unicamente l’abnormità della condotta del danneggiato anche non scaturita da uso anomalo, bensì da una condotta peculiarmente negligente o imprudente, tra cui l’aver causato la verificazione dell’evento dannoso con una disattenzione grave, allorché invece la minima attenzione pretendibile avrebbe permesso al danneggiato di non lesionarsi”.

La censura non è fondata.

Il Ministero ritiene che il caso fortuito possa risultare integrato dalla mera disattenzione della vittima; in tal modo, tuttavia, si pone in palese contrasto con i granitici orientamenti di legittimità che individuano il fortuito in un elemento che incide sul nesso di causa e che presenta caratteri di imprevedibilità e non prevenibilità tali da elidere tale nesso fra la cosa e il danno, mentre riconoscono all’eventuale condotta colposa del danneggiato una possibile rilevanza soltanto ai sensi dell’art. 1227 c.c..

La Corte di Firenze ha escluso, con impeccabile valutazione, oltre al fortuito, anche la sussistenza di elementi di colpa in capo al danneggiato.

In sostanza, anche la seconda censura presuppone una inammissibile rivisitazione di tale apprezzamento di merito, sollecitando un nuovo e diverso accertamento della colpa del danneggiato funzionale a sostenere la ricorrenza del caso fortuito.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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