Anticipazione della morte e consenso informato.

Anticipazione della morte e consenso informato del paziente sono gli importanti argomenti trattati dalla sezione penale della Cassazione (Cass. pen., sez. I, dep. 23 dicembre 2022, n. 48944).

In sostanza, l’interrogativo sotteso alla decisione qui esaminata è se il Medico debba rispondere di omicidio colposo per avere acconsentito ad anticipare la morte del paziente.

Gli stringenti principi che governano la materia del consenso informato, sono alla base di ogni trattamento medico, ivi compreso quello di tipo palliativo o comunque rientrante nella prestazione di cure al malato terminale.

Il tema dell’eutanasia ha visto, e vede, fiumi di inchiostro e di parole e l’interrogativo rimane il medesimo : “Esiste il diritto di porre fine alla proprie sofferenze ?”.

La vicenda, trattata dalla Corte di Busto Arsizio, arriva in Cassazione.

L’argomento di anticipazione della morte e dell’eutanasia non dovrebbe essere affrontato solo dal punto di vista giuridico perché investe aspetti etici, religiosi, sociologici e morali.

Ad ogni modo,  la vicenda vede coinvolto un Medico accusato di avere somministrato ad alcuni pazienti in stato terminale farmaci per accelerarne il decesso ed imputato di omicidio volontario.

Una decina di pazienti avrebbero ricevuto una presunta anticipazione della morte.

La Corte di Assise di Busto Arsizio sentenziava l’ergastolo, nonostante alcune assoluzioni per eventi-morte non ritenuti riconducibili all’imputato. Massima pena confermata anche dalla Corte di Assise d’appello di Milano.

L’imputato ricorre in Cassazione censurando la ricostruzione del nesso di causa nel delitto di omicidio volontario.

In sintesi l’imputato contesta che non si fosse con certezza pervenuti all’accertamento del nesso eziologico sussistente tra la somministrazione dei farmaci e il decesso dei pazienti.  Secondo l’imputato non sarebbe stato correttamente eseguito il ragionamento controfattuale laddove, ipotizzando come non somministrati i medicinali, il decesso si sarebbe verificato ugualmente nello stesso arco temporale considerato per effetto di percorsi causali alternativi.

La Suprema Corte rammenta che l’utilizzo dei protocolli di terapia del dolore è regolato da una legge del 2010 e ss. E che le cure palliative servono a curare attivamente il malato (divenuto insensibile ai trattamenti specifici) durante la fase terminale della patologia.

Il presupposto di partenza per l’attivazione dei protocolli di terapia del dolore è il consenso del diretto interessato, che nei casi oggetto di giudizio era mancante.

La Cassazione ribadisce che l’anticipazione del decesso di un uomo determina la rilevanza penale causale della relativa condotta e gli apprezzamenti di fatto svolti dai Giudici di merito sono insindacabili.

Ad ogni modo, la morte dei pazienti, senza la condotta del Medico imputato, non si sarebbe verificata in maniera sensibilmente anticipata.

L’unica condizione legittimante della medicina palliativa, anche nelle sue forme piĂą estreme (si pensi alla sedazione profonda continua), è il consenso informato del paziente. Esso rende lecito un fatto che, altrimenti, si lascia pacificamente sussumere sotto la fattispecie dell’omicidio volontario.

Avv. Emanuela Foligno

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