Decesso del pedone per le conseguenze derivanti dalla caduta in una buca stradale (Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 36901).
Decesso del pedone conseguente a una caduta sulla strada.
La Suprema Corte chiarisce in quali casi, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima possa valere ad integrare il caso fortuito, escludendo così la responsabilità del custode.
La caduta del pedone avveniva su una strada provinciale e la danneggiata veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture riportate; tuttavia si verificavano complicanze operatorie e avveniva il decesso.
I congiunti citavano in giudizio l’Amministrazione Provinciale per ottenere il risarcimento dei danni. I Giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo che la condotta del pedone era risultata idonea ad integrare il caso fortuito che recide il nesso causale tra la cosa e il danno.
In buona sostanza, il decesso del pedone viene ricondotto alla condotta colposa della stessa vittima.
La Corte d’appello ha affermato che:
-il teste F. (le cui dichiarazioni apparivano “lacunose e poco credibili”) non aveva “visto esattamente dove e come sia caduta la donna”; né la mezzaluna priva di asfalto e posta sotto l’erba che cresceva sulla banchina, che lo stesso aveva riferito di aver visto sul luogo della caduta, sembrava poter “assumere le caratteristiche di una buca o di un’insidia di qualunque genere”; per di più, il teste non aveva “riferito che la donna era caduta per aver messo il piede in una buca”;
-anche le altre dichiarazioni testimoniali sono dello stesso tenore e quindi appare dubbia la dimostrazione del nesso di causa.
-ad ogni modo, il sinistro era “avvenuto in pieno giorno, con perfette condizioni di visibilità”, e “dalla documentazione era emerso che la banchina al bordo strada era caratterizzata dalla presenza di vegetazione, sassi e terra nonché connotata da evidenti disconnessioni del ciglio stradale ai margini della parte asfaltata derivandone una piena avvistabilità di qualsivoglia buca, mezzaluna o avvallamento che dir si voglia”.
La decisione di appello viene impugnata e la Corte di Cassazione ritiene le censure fondate.
La sentenza impugnata non ha preso una chiara posizione in punto di nesso causale fra la presenza della buca e la caduta del pedone; invero, pur avendo manifestato riserve sulla concludenza delle dichiarazioni testimoniali e pur essendosi espressa – in un passaggio – in termini dubitativi, la Corte di Appello ha mostrato di non escludere che la caduta sia stata causata dalla buca presente nella banchina stradale, dato che ha affermato la possibilità di presumere il nesso e ha sviluppato ampie considerazioni sul fatto che la caduta fosse imputabile esclusivamente alla condotta “disattenta, negligente o imperita della danneggiata”.
Nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile e imprevenibile; deve ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano.
Pertanto, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall’art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno; in difetto, tale condotta potrà – eventualmente – assumere rilevanza ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento.
La Corte di Appello non si attenuta a tali criteri e la decisione viene cassata con rinvio in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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