Tribunale di Alessandria, Sez. lavoro, sentenza n. 129 del 22 dicembre 2020
L’Inail cita a giudizio il datore di lavoro e il Responsabile della sicurezza del lavoratore infortunatosi in seguita a una caduta dal ponteggio per vedere dichiarata la loro responsabilità ex artt. 10 e 11 T.U. 1124/1965 nella determinazione dell’evento e la condanna al pagamento della somma di euro 3.411,19.
L’Inail espone che:
- il 3.7.2006 il lavoratore, con mansioni di manovale edile, subiva un infortunio sul lavoro;
- in particolare, il lavoratore si trovava presso il cantiere ove la predetta società realizzava, per conto di altra società committente, un complesso residenziale ed era intento ad armare un pilastro di cemento armato facente parte delle fondazioni di una palazzina;
- per svolgere tale attività egli doveva operare ad un’altezza di due metri dal suolo e si trovava sopra un ponteggio innalzato il medesimo giorno che consisteva in una sorta di predellino appoggiato su assi da armatura, quando il lavoratore si trovava sul ponteggio improvvisamente una delle assi si rompeva causando la rovinosa caduta al suolo. La caduta causava frattura del polso sinistro con ferita lacero contusa dalla quale derivava un’inabilità temporanea assoluta al lavoro per complessivi giorni 88.
L’evento veniva riconosciuto come infortunio sul lavoro e trattandosi di diretta conseguenza di reato perseguibile d’ufficio per lesioni personali gravi per inosservanza di norme antifortunistiche, veniva aperto procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Alessandria nei confronti dell’amministratore della società e del coordinatore della sicurezza.
Tale procedimento si concludeva con sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e divenuta irrevocabile il 31.10.2008 e, quindi, idoneo titolo per l’Inail all’esercizio in sede civile del diritto di rivalsa delle spese dell’infortunio a norma degli artt. 10 e 11 del DPR 1125/1965 .
Per tali ragioni l’Inail chiede al datore di lavoro e al responsabile della sicurezza la restituzione delle prestazioni economiche erogate all’infortunato.
Il Tribunale osserva che nei confronti del datore di lavoro e del coordinatore della sicurezza il procedimento penale veniva incardinato poiché consentivano che il lavoratore operasse ad una altezza di circa due metri dal suolo stando su un piano di lavoro costituito da pannelli di legno di spessore non adeguato in relazione al loro uso, per avere omesso di allestire nel cantiere in cui il lavoratore stava operando regolari ponteggi o adeguate opere provvisionali atti ad eliminare i pericoli di caduta dei lavoratori impegnati in attività lavorative da svolgersi ad una altezza superiore ai due metri ed infine per avere omesso di redigere e tenere il piano di montaggio, smontaggio ed uso del ponteggio installato nel cantiere.
In relazione a tali imputazioni il Tribunale di Alessandria, su accordo delle parti, emetteva sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e applicava la pena di mesi due e giorni quattro di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria della multa di euro 2.432,00.
Ciò posto, l’Inail ha sostenuto nei confronti del lavoratore un onere complessivo di euro 3411,19 per indennità temporanea e certificazione medico legale ed ha il diritto al regresso nei confronti del datore di lavoro.
L’azione di regresso dell’Inail, chiarisce il Tribunale, per il recupero delle prestazioni previdenziali erogate agli assicurati può essere esercitata in presenza di due presupposti: 1) la verificazione di un evento infortunistico integrante gli estremi del reato procedibile d’ufficio e 2) l’indennizzabilità dell’infortunio o della malattia e la conseguente erogazione di prestazioni.
Ne deriva che il diritto dell’Istituto non si costituisce in presenza di una sentenza penale, ma dall’accertamento della qualificazione di reato dell’illecito da cui è derivato l’infortunio, che può essere effettuato anche dal Giudice civile.
Ad ogni modo, anche se la sentenza penale si è conclusa per patteggiamento, vi è pur sempre la responsabilità dell’imputato e contiene un accertamento del fatto lesivo dell’interesse pubblico, onde è assimilabile alla sentenza di condanna.
Inoltre, secondo la Suprema Corte “assume particolare efficacia probatoria la sentenza penale di patteggiamento perché, pur non potendosi individuare nella stessa una pronuncia di condanna, la statuizione presuppone l’ammissione di colpevolezza dell’imputato: conseguentemente, la parte è esonerata dall’onere di dimostrare i fatti oggetto dell’imputazione e il giudice di merito è tenuto a fornire adeguata motivazione per discostarsi da un elemento di prova costituito dalla dichiarazione di responsabilità alla quale il giudice penale ha prestato fede”.
Dagli atti del processo penale e dalle risultanze delle prove testimoniali assunte dinanzi al Giudice del Lavoro è emersa la prova della responsabilità del datore di lavoro nella causazione della caduta dal ponteggio.
Il ponteggio utilizzato dal lavoratore non era adeguato e il datore di lavoro non predisponeva nessuna misura volta a prevenire infortuni ai suoi dipendenti.
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tutelano il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore quando ometta di adottare le idonee misure protettive.
Inoltre, il concorso di colpa del lavoratore non ha alcun effetto esimente per la responsabilità del datore di lavoro, a meno che la sua condotta non presenti il carattere dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza.
Difatti, la prevenzione degli infortuni sul lavoro ha lo scopo di impedire l’insorgere di pericoli anche se del tutto eventuali e remoti in qualsiasi fase del lavoro e sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l’imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pur in presenza di una condotta imprevidente e negligente del lavoratore.
In conclusione, il Tribunale dichiara la responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore della sicurezza e li condanna in solido al pagamento in favore dell’Inail dell’importo di euro 3.411,19, oltre le spese di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Leucoma corneale secondario al trauma da infortunio sul lavoro