In materia di prestazioni previdenziali, o assistenziali, inerenti il requisito sanitario,  la CTU integra la motivazione in fatto della sentenza e il Giudice è dispensato da qualsiasi ulteriore motivazione (Tribunale di Foggia, Sezione lavoro, sentenza n. 3879 del 14 dicembre 2020)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedere accertato il danno biologico in misura superiore al 6%, in luogo del 5% accertato dall’Istituto medesimo, derivante dall’infortunio sul lavoro e il diritto all’indennizzo corrispondente.

Con ricorso depositato il 7.7.2017, il lavoratore – premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 30.7.2014 per effetto del quale veniva stimato un danno biologico permanente pari al 5% – chiede, previo accertamento di una percentuale di postumi permanenti superiori a quella quantificata dall’Inail, il pagamento dell’importo differenziale rispetto a quello già incamerato in relazione alla percentuale riconosciuta.

Si costituisce in giudizio l’Istituto contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

La causa viene istruita attraverso espletamento di CTU Medico-legale.

Il Tribunale ritiene fondata la domanda del lavoratore sulla scorta della CTU che ha accertato “pseudofachia chirurgica e leucoma corneale secondari al trauma subito ” con incidenza sull’integrità psicofisica pari al 7%.

L’infortunio sul lavoro, risalente al 2014, avveniva mentre l’uomo era impegnato nello spietramento dei propri terreni e veniva colpito all’occhio destro da una scheggia di pietra.

Come accertato dal CTU, l’impatto ha causato una ferita perforante con cataratta traumatica e, in data 04.12.2014, il ricorrente è stato sottoposto ad intervento chirurgico di facoemulsificazione del nucleo ed impianto di cristallino artificiale nel sacco.

Nelle conclusioni il CTU ha così dichiarato: “il danno biologico a carattere permanente è pari al 5% (cinque per cento) per psedofachia monolaterale ed al 2% per il leucoma corneale che è causa di abbagliamento da luce diurna e da luce artificiale, per un totale di invalidità a carattere permanente pari al 7% (sette per cento)”.

Dette conclusioni sono state così motivate: ” la valutazione del danno biologico complessivo da me effettuata nasce dalla considerazione che, a seguito del trauma bulbare verificatosi in seguito all’impatto della scheggia di pietra contro l’occhio destro del periziando, si è verificata una ferita corneale perforante con formazione di cataratta. Tale trauma ha causato, in sostanza, una lesione corneale che si è cicatrizzata con la formazione di un leucoma (opacità corneale) ed una cataratta traumatica sottoposta ad intervento chirurgico (pseudofachia). Pertanto, oltre alla psudofachia (esiti di intervento di cataratta con impianto di cristallino artificiale) che ha una valutazione tabellare fissa pari al 5%, ho ritenuto opportuno valutare gli esiti della perforazione del bulbo oculare che con la guarigione clinica ha determinato una opacità lineare della cornea che è fonte di distorsione dell’immagine e di fotofobia nella misura del 2%.”

“La valutazione del danno biologico complessivo nella misura del 7% è assegnata nella consapevolezza che trattasi di danno concorrente, cioè, di un danno causato da parte di due lesioni che agiscono contemporaneamente a carico dello stesso distretto anatomo -funzionale amplificandone gli effetti negativi “.

Il Tribunale condivide integralmente le conclusioni del Consulente ed evidenzia che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali, o assistenziali,  inerenti il requisito sanitario per l’accesso alle prestazioni,  la CTU integra per relationem la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell’accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l’accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) -, mentre risulta inammissibile la mera prospettazione – sia pure motivata – del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza “.

Trattandosi di un danno biologico superiore a quello riconosciuto inizialmente dall’Inail, sebbene inferiore a quello indicato dal ricorrente nelle conclusioni dell’atto introduttivo (10%),  la domanda viene accolta con riferimento al grado d’invalidità accertato.

Ne deriva il diritto a conseguire l’indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 7%, con riferimento all’infortunio del 30.7.2014.

Per tali ragioni l’Inail viene condannata al pagamento del relativo importo differenziale rispetto a quello già liquidato in relazione alla percentuale d’invalidità e danno biologico riconosciuta del 5%.

Spese di lite e di CTU a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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