Nel caso in cui non sia possibile stabilire con esattezza in quale misura i conducenti abbiano contribuito a provocare il sinistro stradale, bisogna utilizzare quale criterio residuale la parità di colpa (Tribunale di Roma, sentenza n. 17951 del 15 dicembre 2020)

Con atto di citazione in appello la proprietaria del motoveicolo Suzuki, coinvolta in un sinistro stradale, cita a giudizio dinanzi il Tribunale di Roma, in qualità di Giudice d’Appello, il conducente del veicolo Mercedes e la Società assicuratrice per ottenere la riforma della sentenza n. 1117/2017 resa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 16.01.2017, con la quale veniva respinta la domanda di risarcimento dei danni subiti dal motociclo a seguito del sinistro stradale avvenuto in Roma, in data 22.04.2013, allorquando il motociclo Suzuki entrava in collisione con la Mercedes che non rispettava la segnaletica di STOP.

Si costituiscono in giudizio il conducente della Mercedes e l’Assicurazione deducendo che il Suzuki cadeva sulla destra e che solo successivamente alla caduta urtava il veicolo.

Il Tribunale ritiene l’appello parzialmente fondato.

Non viene condiviso quanto evidenziato dal Giudice di Pace riguardo la prova della esclusiva responsabilità del motociclo nella determinazione del sinistro.

Secondo le prescrizioni dell’art.145 del Codice della strada, “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.

Tale obbligo grava su entrambi i conducenti e, quindi, doveva essere attribuita la responsabilità per il sinistro ad entrambi i conducenti coinvolti in misura paritaria ai sensi dell’art.2054 comma 2 c.c..

Difatti, nel caso in cui non sia possibile stabilire con esattezza in quale misura i conducenti hanno contribuito a provocare il sinistro, bisogna utilizzare quale criterio residuale la parità di colpa.

Non viene condiviso dal Tribunale quanto dedotto dall’Assicurazione circa l’inapplicabilità dell’art. 2054 c.c. poiché sollevato solo in appello, essendo le norme applicabili al caso concreto rimesse al Giudice.

Conseguentemente, conducente e Assicurazione della Mercedes vengono dichiarate tenute a rimborsare il danno subito dalla parte appellante, in misura pari alla percentuale di responsabilità del 50%

Riguardo ai danni materiali subiti dal motociclo Suzuki, sebbene siano stati prodotti solo preventivi di spesa, un elemento utile viene ricavato dalla perizia tecnica sul motociclo dalla quale emerge un danno pari ad euro 2.500,00, a fronte di un valore commerciale del motociclo, al momento del sinistro, pari ad euro 700,00.

Pertanto, in base al disposto dell’art. 2058 c.c., risultando eccessivamente onerosa la reintegrazione in forma specifica a fronte di un costo di riparazione quasi quadruplo rispetto al valore del motociclo, e applicando i criteri della Cassazione (Cass. 11662/2014; Cass.26711/18), il Tribunale riconosce in favore della parte appellante la somma di euro 350,00 (pari al 50% di euro 700,00).

Respinta, invece, la domanda di fermo tecnico per mancanza di prova.

Respinte, egualmente, le ulteriori somme richieste inerenti spese di rottamazione e passaggio di proprietà del motoveicolo, poiché la relativa domanda non veniva posta in primo grado ed è quindi inammissibile in appello.

 Le spese di lite vengono poste a carico degli appellati.

Avv. Emanuela Foligno

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