Respinto il ricorso di un chirurgo, accusato di lesioni colpose per aver dimenticato di rimuovere una garza dalla tasca sottocutanea di una paziente sottoposta a intervento
Con la sentenza n. 34742/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un medico condannato in sede di merito in ordine al delitto di lesioni colpose, di cui all’art.590 cod. pen., perché, sottoponendo una paziente a un intervento chirurgico di sostituzione del generatore del pacemaker, le cagionava, per colpa consistita nell’aver dimenticato di rimuovere dalla tasca sottocutanea una garza, l’insorgere di un processo infiammatorio ed infettivo cui conseguiva un successivo necessario intervento chirurgico di rimozione del dispositivo, bonifica della tasca ed impianto di un nuovo dispositivo in sede addominale.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte il camice bianco lamentava, tra gli altri motivi, che le argomentazioni offerte dai giudici di merito sulla causa delle lesioni fossero censurabili in quanto “improntate al semplicistico criterio secondo cui post hoc – propter hoc”. Contestava, pertanto, la mancata assunzione di una perizia, quale prova decisiva che avrebbe definitivamente chiarito le cause di insorgenza dell’infezione.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto manifestamente infondato il motivo di doglianza.
La Cassazione ha osservato, in primo luogo, che la perizia non può mai essere considerata una prova decisiva, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova ‘neutro’, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività”.
In secondo luogo, dal Palazzaccio hanno sottolineato come le argomentazioni della Corte territoriale in punto di nesso causale fossero logiche e coerenti con il materiale probatorio, essendosi basate sugli accertamenti tecnici dei consulenti tecnici del PM e della parte civile, nonché su ulteriori elementi indiziari, specificamente indicati nella sentenza impugnata.
In sintesi: i sintomi di infezione erano sorti solamente a seguito dell’intervento e si erano manifestati, pochi giorni dopo l’operazione, proprio nella tasca sottocutanea dove era stata lasciata la garza; la presenza di un qualsiasi corpo estraneo tende a determinare una reazione infiammatoria del tipo riscontrato nella paziente; a seguito della rimozione della garza, la patologia era scomparsa definitivamente, con piena guarigione della donna.
Per la Cassazione, dunque, il percorso motivazionale offerto dal Collegio distrettuale era congruo e non manifestamente illogico, oltre che pienamente conforme ai principi in materia di accertamento del nesso causale delineati dalle note sentenze Franzese.
Il Collegio di secondo grado aveva “svolto correttamente il richiesto giudizio di alta probabilità logica, fondandolo sia su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, sia su una valutazione di tipo induttivo elaborata attraverso le caratteristiche e particolarità del caso concreto”.
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