Una donna, caduta sulle scale esterne del condominio, chiede il risarcimento dei danni. Dopo un primo rigetto e una successiva condanna del condominio in appello, la vicenda approda in Cassazione, che chiarisce un punto cruciale: quando l’attore impugna una sentenza per ottenere il risarcimento, deve coinvolgere nel giudizio non solo il responsabile diretto, ma anche l’eventuale garante chiamato in causa. La Corte ribadisce così il principio del litisconsorzio necessario tra danneggiante e garante. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 27 ottobre 2025, n. 28408).
I fatti
Il 27 gennaio 2006 la donna, residente nel condominio in questione, prende una caduta sulle scale esterne del Condominio in Messina e conveniva in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Messina (sent. n. 1143/2014), rigetta la domanda dell’attrice, ritenendo che non sussistessero i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.; la Corte di appello di Messina condanna invece il Condominio al pagamento della somma di Euro 5.332,21.
Preliminarmente la S.C. condivide e dà continuità all’orientamento (peraltro, sancito dalla dalle Sezioni Unite), secondo cui la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c.. Da ciò discende la regola secondo la quale l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il preteso responsabile anche il soggetto indicato come garante di quest’ultimo.
L’intervento della Cassazione
Quanto denunziato è corretto.
Non convince l’orientamento che esclude – nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria – l’inscindibilità delle cause ai fini dell’integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione e fonda tale interpretazione sul contegno processuale delle parti (il chiamato non ha contestato la fondatezza della chiamata nei suoi confronti e l’attore non ha esteso al chiamato la domanda originaria). Ragionando in tal senso non si considera, per un verso, la struttura del duplice rapporto obbligatorio che viene in rilievo e che intercorre, da un lato, tra danneggiato e danneggiante (rapporto principale di responsabilità scaturente dal fatto illecito) e, dall’altro lato, tra danneggiante e terzo chiamato (rapporto di garanzia) e, per altro verso, le implicazioni sostanziali derivanti dalla chiamata in causa del garante in caso di iniziale rigetto della domanda risarcitoria, poi impugnata dall’originario attore con esito vittorioso.
Obbligo di coinvolgere il garante nell’appello per la domanda di risarcimento
La Corte di Cassazione enuncia il seguente principio: indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia (propria o impropria) o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale, l’attore che propone appello avverso il rigetto della sua domanda risarcitoria deve necessariamente evocare in giudizio, oltre al responsabile, anche il soggetto indicato come garante e chiamato in causa.
In proposito le S.U. (24707/2015), dopo avere sottolineato che la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria va mantenuta soltanto a livello descrittivo delle varie fattispecie di garanzia, hanno affermato che essa “possa e debba essere abbandonata quanto agli effetti e alle conseguenze applicative” degli artt. 32, 106 e 331 c.p.c.; perciò, nel caso in cui, in prime cure, la domanda dell’attore sia stata respinta “la legittimazione ad impugnare sarà, dunque, soltanto dell’attore originario e l’impugnazione, in ragione del litisconsorzio determinato dall’estensione soggettiva dell’accertamento determinata dalla chiamata in causa e dalla necessità di procedere all’accertamento anche nel contraddittorio del garante, dovrà attingere sia il garantito sia il garante, vertendosi, dunque, in ipotesi di applicazione dell’art. 331 c.p.c.“.
Impossibilità di impugnazione tardiva: la chiamata del garante crea un litisconsorzio necessario
Non è pensabile che, una volta ricevuta l’impugnazione, il garantito possa e debba ribadire la domanda di estensione dell’efficacia soggettiva al suo garante proponendo un’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 331 c.p.c.: una simile impugnazione, infatti, dovrebbe supporre una soccombenza del garantito nei confronti del garante che, però, non c’è stata. In realtà, la natura litisconsortile necessaria del giudizio insorta sul piano processuale per effetto della chiamata meramente estensiva della legittimazione al garante, impone all’unico soccombente riguardo al modo di essere del rapporto principale, cioè all’attore originario (pretendente), di impugnare anche nei confronti del garante, perché costui era divenuto parte legittimata a contraddire su quel rapporto per effetto della chiamata e l’estensione della legittimazione non può essere sciolta.
La inscindibilità sopra descritta, manifestandosi quale estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, prescinde ed è del tutto indipendente dal contegno processuale delle parti, sia nel caso in cui l’attore non abbia spiegato alcuna domanda nei confronti del chiamato in garanzia, sia nel caso in cui lo stesso garante chiamato in causa, contumace in prime cure, non abbia contestato la fondatezza della domanda principale processuale.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina per le conseguenti determinazioni.
Avv. Emanuela Foligno






