Un conducente in crisi ipoglicemica investe un pedone sulle strisce. La Corte di Milano lo assolve per l’incidente, ma lo condanna per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti medici medico legali ex art. 186 e 187 CdS, abbandonando il Pronto Soccorso. La sentenza chiarisce quando il rifiuto di esami può avere rilevanza penale (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 24 ottobre 2025, n. 34701).
I fatti
L’uomo, alla guida dell’autovettura Fiat Panda, nell’approssimarsi alla rotatoria con via Tagliamento, urtava con la parte laterale sinistra un pedone che stava attraversando la carreggiata sulle strisce. L’imputato si allontanava senza prestare assistenza al pedone, concludendo la corsa a poca distanza a causa di altro sinistro. La Polizia Locale, constatato lo stato confusionale del ricorrente, lo conduceva al Pronto Soccorso dove era risultato affetto da una grave crisi ipoglicemica. Dopo che, attraverso l’infusione di glucosio, aveva ripreso coscienza, era stato informato della necessità di essere sottoposto ad accertamenti medico legali ex art. 186 e 187 CdS, ma aveva opposto il rifiuto abbandonando il Pronto Soccorso.
Il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni personali per difetto di querela e assolve l’uomo per difetto di imputabilità, mentre lo condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8 (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti), ragione temporis all’epoca dei fatti non ancora abrogato, CdS.
La decisione della Corte di Milano
La Corte di Milano assolve il conducente della Fiat, argomentando che il rifiuto espresso in ospedale a seguito della crisi ipoglicemica era irrilevante sul piano giuridico e privo di concreta offensività, in quanto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale l’imputato era stato sottoposto a prelievi ematici anche al fine di indagare l’assunzione di sostanze alcoliche. Invece i Giudici di appello hanno confermato la condanna in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 8, CdS, osservando che in relazione a tale fattispecie il rifiuto aveva avuto concreta offensività, in quanto gli esami ematici in precedenza effettuati non erano stati orientati a indagare l’assunzione di sostanze stupefacenti.
L’imputato chiede l’intervento della Corte di Cassazione per valutare la penale responsabilità e la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il fulcro del ragionamento difensivo dell’imputato sta nella asserita mancata considerazione delle sue condizioni fisiche al momento dei fatti.
L’intervento della Cassazione
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici è configurabile quando il soggetto agente rifiuti uno tra gli accertamenti previsti. Gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti.
Quando gli accertamenti qualitativi abbiano fornito esito positivo, ovvero quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ebbene, i Giudici di appello hanno osservato che l’uomo che aveva avuto la crisi ipoglicemica, dopo l’infusione di glucosio, aveva riacquistato lucidità e, alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti, aveva opposto un rifiuto penalmente rilevante, allontanandosi dal Pronto Soccorso.
Prelievi ospedalieri validi per guida sotto droghe, limiti al rifiuto del conducente
Ad ogni modo, i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (o in stato di ebbrezza), senza che rilevi la “mancanza di consenso” dell’interessato. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla Polizia finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo “dissenso espresso”.
Detto ciò, venendo alla pena inflitta, la Corte di Roma ha ridotto la durata della sospensione in ragione dell’avvenuta assoluzione in ordine ad una delle imputazioni e la ha rideterminata, tenendo conto della gravità delle violazioni e della pericolosità specifica dimostrata dall’imputato, che sulle strisce pedonali, in stato di ebbrezza alcolica, aveva investito un pedone e si era poi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per rilevare l’uso di stupefacenti.
Questa motivazione è sufficiente e coerente con il principio per cui il Giudice, nella individuazione della durata della sanzione, deve compiere una valutazione “in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare”. Da sottolinearsi che la Corte di appello ha valorizzato, comunque, il fatto che l’imputato si fosse posto alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche e non solo avesse opposto il rifiuto agli accertamenti, ma si fosse anche allontanato dall’ospedale eludendo la vigilanza.
Avv. Emanuela Foligno





