Annullata, per motivazione apparente, la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che aveva condannato il Comune di Rosarno al risarcimento dei danni cagionati ad un passante caduto in una buca presente sul manto stradale

“È nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle sin tesse in base ai motivi di gravame”.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 16294/2019, in ordine al ricorso proposto dal Comune di Rosarno contro la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che aveva dichiarato la sua responsabilità in ordine ai danni riportati dal danneggiato, a seguito della caduta in una buca presente sul manto stradale fra i banchi del mercato rionale e, pertanto, era stato condannato a corrispondere in favore di quest’ultimo, una somma di danaro per l’invalidità permanente riportata.

Il ricorso per Cassazione

Tra i motivi di ricorso il comune calabrese aveva eccepito la violazione, nonché falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e degli artt. 2051, 1227 e 2697 c.c.: la Corte territoriale – a sua detta – aveva omesso di esaminare la condotta della danneggiata alla luce delle deposizioni testimoniali assunte che avevano descritto la buca come situata al centro della strada percorribile e visibile anche perché non del tutto coperta dagli scatoloni.

Al riguardo, il collegio giudicante non aveva fornito alcuna spiegazione in ordine alla dinamica del sinistro, alla configurabilità dell’insidia ed alla sussistenza del caso fortuito da ricondurre alla condotta della danneggiata che, in realtà, non era stata proprio esaminata.

La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso rilevando come la Corte territoriale si fosse limitata ad enunciare, in motivazione, che “entrambi i testi escussi avevano confermato la dinamica del sinistro” e che (letteralmente) “nessuna prova, aveva fornito il Comune in ordine alla impossibilità di evitare il danno, a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione del bene, dipendente dal fatto di un terzo“.

La motivazione apparente

“Tale motivazione è apparente – affermano gli Ermellini -, in quanto non si fonda su un apprezzabile esame delle deposizioni testimoniali, con le quali, peraltro, lo stato dei luoghi risultava descritto in maniera opposta a quanto statuito dalla Corte: in buona sostanza mancava del tutto il percorso argomentativo idoneo a sostenere la tesi della danneggiata in ordine alla dinamica del sinistro, secondo il paradigma di sufficienza costituzionale reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in punto di nullità della motivazione”.

La decisione della corte d’appello di Reggio Calabria è stata perciò cassata con rinvio per un nuovo esame di merito alla luce del già richiamato principio di diritto: “È nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame”.

Avv. Sabrina Caporale

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