La Società di gestione dei servizi aeroportuali viene condannata al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’utente per la caduta sul nastro trasportatore, al pagamento delle spese di lite e di CTU (Tribunale di Civitavecchia, Sentenza del 9 novembre 2021)

La vicenda riguarda la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. invocata in danno della società di gestione dell’aeroporto di Roma Fiumicino.

Come noto, la norma citata statuisce che ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito.

Fiumi di giurisprudenza qualificano –pacificamente- la responsabilità per custodia come oggettiva, nel senso che rileva il rapporto di custodia, mentre non ha alcuna importanza la diligenza del custode nell’esercitare la vigilanza sulla cosa.

Ciò significa che il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno e il nesso di causalità tra la cosa e il danno; mentre, il danneggiante deve dimostrare che il danno è imputabile al caso fortuito, a terzi, o al fatto del danneggiato stesso.

In legittimità è stato chiarito che il custode può evocare il caso fortuito per andare esente dal risarcimento del danno se la condotta del danneggiato è stata colposa e non era prevedibile ex ante dal custode.

Ciò posto, la vicenda processuale trattata dal Tribunale di Civitavecchia riguarda il risarcimento del danno biologico invocato da una passeggera, in danno della Società gestrice dei servizi aeroportuali, per una caduta sul nastro trasportatore durante lo scalo nell’aeroporto romano.

La donna, nell’attraversamento col nastro trasportatore cadeva a causa di una busta trasparente contenente un compact disk che si trovava sul tapis roulant.

Espletate le prove testimoniali e CTU Medico-legale, il Tribunale accoglie la domanda dell’attrice ritenendo accertato il nesso causale tra il nastro trasportatore e i danni subiti.

La Società di servizio, invece, non fornisce la prova del caso fortuito.

Il Tribunale dà atto che la Società convenuta avrebbe potuto esibire prove idonee a dimostrare che si era adoperata per evitare il danno, come, ad esempio, documentazione attestante i diversi turni di pulizia e di controllo del nastro trasportatore nel corso della giornata, invece, si è limitata a riferire che la presenza della busta è stato uno “sfortunato evento”, circostanza non idonea a interrompe il nesso di causalità.

Inoltre, la Società non ha dimostrato che sul luogo del sinistro era presente personale pronto a soccorrere la danneggiata, manifestando così diligenza e cura nella custodia della cosa.

La natura del nastro trasportatore, chiarisce il Tribunale, “è intrinsecamente pericolosa e fonte produttiva del danno e, pertanto, viene richiesto al custode di agire con diligenza nel porre la cosa al servizio di terzi, ossia si deve adoperare in via preventiva affinché vengano evitati tutti i possibili danni prevedibili ai terzi stessi. Solo un comportamento incauto e negligente dell’utente della cosa può sollevare il custode dalle proprie responsabilità.”

La Società di gestione dei servizi aeroportuali viene condannata al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’utente, al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento del danno subito? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Caduta per buca presente sul marciapiede e frattura dell’omero

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui