Cambiare serratura di casa provoca l’addebito della separazione? Ecco cosa stabilisce l’ordinanza n. 30746/2017 della Corte di Cassazione.

L’atto di cambiare serratura alla porta di casa è considerato un comportamento aggressivo, tale da comportare l’addebito della separazione ad entrambi i coniugi.
Infatti, la separazione va addebitata a entrambi i coniugi se sono stati i comportamenti reciproci a determinare una definitiva e insanabile frattura nel loro rapporto. Così, se la moglie decide di cambiare serratura di casa anche lei è responsabile.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 30746/2017 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla moglie separata.

La vicenda

Il Tribunale, nel dichiarare la separazione tra i coniugi, l’aveva addebitata a entrambi e aveva rigettato la domanda della donna volta a ottenere un assegno di mantenimento.
Decisione confermata anche in Corte d’Appello.

La sentenza della Corte di Cassazione

In Cassazione la moglie deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 151, comma 2, c.c.) quanto alla dichiarazione di addebito della separazione anche a suo carico.
Tuttavia, mancano specifiche e puntuali contestazioni nei confronti della sentenza impugnata e la deduzione di errori di diritto, individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesemente violate, non basta a criticare adeguatamente le soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste alla base della controversia.
È necessario, chiarisce la Cassazione, una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettare nel motivo, non bastando la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibile dalla sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la Corte di merito, con conclusione corretta e non frustrata dalle doglianze della ricorrente, ha evidenziato che la definitiva e insanabile rottura del rapporto coniugale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata determinata dai comportamenti reciproci dei coniugi.
La moglie, in particolare, lungi dall’essere animata da spirito di collaborazione, ha manifestato il proprio distacco e la propria disaffezione “con sterili atteggiamenti aggressivi e trancianti come il cambio della serratura della porta di casa”. Il suo ricorso va dunque respinto.
 
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