Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza in merito alla cartella esattoriale fotocopiata e al suo disconoscimento

Quando va effettuato il disconoscimento della cartella esattoriale fotocopiata?
Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa a riguardo con la ordinanza n. 27763/2017, questo va effettuato subito.
I giudici, infatti, hanno ricordato che il disconoscimento della conformità della cartella esattoriale fotocopiata rispetto all’originale va effettuato in modo specifico alla prima udienza.
Ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una contribuente. Questo era avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione contro una cartella di pagamento.
La contribuente aveva convenuto in giudizio il Comune di Roma ed Equitalia. Nel caso specifico, aveva proposto opposizione all’esecuzione contro una cartella di pagamento per l’importo complessivo di 841,56 euro. Non solo.
La ricorrente aveva anche contestato l’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada.

Il giudice di pace e il tribunale hanno poi dichiarato l’opposizione in parte inammissibile ed in parte infondata, compensando le spese di lite.

A quel punto, la donna ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di “avere contestato l’autenticità delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte da Roma Capitale e che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato a tale disconoscimento il regime di cui all’art. 215 c.p.c.”.
Questo, specificava, “mentre l’onere di disconoscimento della conformità della copia fotostatica andrebbe assolto ‘mediante una mera dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, così come avvenuto tempestivamente nella fattispecie’”.
Per i giudici, però, la ricorrente ha torto. La Corte, infatti, ha affermato che l’art. 2719 c.c. “esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 del codice di rito”.
 
 
 
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