Non può essere valutata come negligente la condotta della lavoratrice inesperta che rallenta la catena di montaggio, risultando al contrario “comprensibile che un lavoratore – con poca esperienza (…) – necessiti quanto meno di un tempo di adattamento per acquisire il ritmo corretto”

La vicenda

Oggetto del giudizio, instaurato dinanzi al Tribunale di Treviso, era la legittimità della sanzione disciplinare di 1 ora di multa irrogata dalla società datrice di lavoro a una propria dipendente, per una mancanza che la stessa avrebbe commesso nello svolgimento della sua attività di operaia addetta alla linea di pre-montaggio.

La lavoratrice, respinti gli addebiti in sede disciplinare, aveva chiesto la costituzione del Collegio di conciliazione e arbitrato, ai sensi dell’art. 7, comma 6 della legge n. 300/1970; ma la società aveva scelto di agire in giudizio per ottenere l’accertamento giudiziale della legittimità della sanzione comminata a seguito della specifica contestazione di aver “omesso di effettuare alcune delle operazioni previste dal ciclo di lavoro” mentre prestava servizio alla linea di pre-montaggio; “rendendo necessario il completamento delle fasi assegnatele da parte della sua collega a valle, con conseguente rallentamento e fermo della linea, con una perdita di produzione di 28 apparecchiature”.

Nella contestazione la società aveva addotto la violazione degli obblighi di cui agli art. 8 e 9 lett. d) ed e) del c.c.n.l. addebitando, così alla dipendente di aver svolto negligentemente il lavoro e di aver “guastato il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione”.

Il Tribunale di Treviso (sentenza n. 5665/2019) ha respinto la domanda attorea, rilevando in primo luogo l’illegittimità della sanzione applicata per violazione del principio di immutabilità della contestazione.

Ed invero, mentre nella missiva di addebito la società contestava espressamente alla lavoratrice di aver omesso di effettuare alcune delle operazioni previste nel ciclo di lavoro, nel provvedimento disciplinare, era esclusa tale omissione, essendo sanzionata unicamente la lentezza con cui la lavoratrice aveva operato.

In altre parole, la sanzione disciplinare era stata applicata in relazione a una condotta diversa da quella descritta nella lettere di contestazione.

Inoltre, la società aveva solo genericamente contestato la circostanza secondo cui la lavoratrice avesse già lavorato, in precedenza, a quel ciclo di lavoro e che pertanto, avesse una specifica e solida esperienza nello svolgimento di tali mansioni.

Per di più, era emerso pacificamente (in mancanza di specifica contestazione sul punto) che il rallentamento nella esecuzione della prestazione lavorativa si fosse verificato in un momento in cui il ciclo di lavoro era da poco cambiato e, “posto che si trattava di un lavoro da svolgere in linea, in sinergia con altri operatori e in movimento, doveva ritenersi comprensibile che un lavoratore – con poca esperienza di quello specifico ciclo di lavoro, con quella sequenza e con quelle operazioni da svolgere – necessitasse quanto meno di un tempo di adattamento per acquisire il ritmo corretto”.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale non ha ritenuto sussistenti gli estremi per valutare la condotta della lavoratrice come negligente, né in termini di esecuzione con voluta lentezza della prestazione lavorativa.

Il ricorso è stato rigettato, e dichiarata l’illegittimità della sanzione disciplinare comminata.

La redazione giuridica

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