È legittimo il licenziamento del dipendente che, in più occasioni, si intrattiene insieme ad altri, ben oltre l’orario di pranzo previsto, sottraendosi all’adempimento della propria prestazione lavorativa

La vicenda

Il Tribunale di Cassino aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa, intimato da Poste Italiane Spa ad un proprio dipendente.

L’accusa era quella di essersi “intrattenuto in due occasioni assieme ad altri, ben oltre l’orario di pranzo previsto, lasciando al contempo incustodita la posta assegnatagli ed il mezzo in dotazione. Il tutto senza aver completato il suo lavoro, per non avere consegnato due plichi”.

La Corte di Appello di Roma aveva confermato siffatta decisione, tra l’altro affermando che la condotta oggetto di causa risultava “posta in essere con la chiara consapevolezza della violazione delle regole aziendali desumibile dalle modalità stesse di svolgimento”.

Il lavoratore ha perciò, proposto ricorso per Cassazione insistendo per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, poiché non conforme alle disposizioni del CCNL, le quali al contrario, prevedevano la mera sanzione sella sospensione dal servizio fino a dieci giorni, trattandosi di condotta rientrante tra le violazioni commesse “per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro”.

Ma l’argomento non ha convinto i giudici della Sezione Lavoro (sentenza n. 21628/2019).

La condotta del dipendente era evidentemente connotata da maggiore gravità essendo stata posta in essere insieme ad altri dipendenti e notata dalla collettività al punto che gli stessi abitanti della zona avevano presentato un esposto contro il malfunzionamento del servizio, da cui poi erano partite le indagini.

“Tali elementi – ha aggiunto la Suprema Corte –  apprezzati dalla Corte territoriale e insindacabili in sede di legittimità, sono certamente idonei ad escludere la riconduzione degli addebiti così come accertati dal giudice di merito alla più generale previsione di abituale negligenza o di abituale inosservanza degli obblighi di servizio punibili con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva”.

Parimenti, è stata ritenuta corretta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la condotta di chi apertamente e dichiaratamente non si reca al lavoro, con comportamento immediatamente percepibile dal datore di lavoro, è omologabile a quella di chi, pur risultando in servizio, si sottrae all’adempimento della prestazione, confidando in un’apparenza di regolarità lavorativa che si svolge al di fuori del controllo diretto datoriale e, anzi, non portando a termine il lavoro dovuto (v. ancora Cass. n. 12365 del 2019).

Trattasi, evidentemente, di grave inadempimento degli obblighi contrattuali che gravano sul lavoratore dipendente e che denotano un elemento intenzionale particolarmente intenso (“non completo il servizio e vado a pranzo per un lasso di tempo molto ampio, per due giorni consecutivi”).

La redazione giuridica

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