In caso di allegato pec non apribile, spetta al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole, delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione

La vicenda

La Corte d’appello Napoli aveva confermato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, che condannava l’Inail a pagare ad una lavoratrice, l’indennità temporanea totale e parziale nonché le spese mediche sostenute, in relazione ad un infortunio occorso sul luogo di lavoro.

Contro tale sentenza l’Inail ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando con l’unico motivo, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, perché a sua detta notificato tardivamente.

A tal proposito la lavoratrice aveva rilevato che in data 16/6/2014 le era stato notificato il ricorso via pec, mentre il giorno 11/6/2014, sempre via pec, le era stata comunicata soltanto la relata di notifica in quanto il file con il ricorso allegato non era apribile.

Ebbene tale argomento non ha convinto i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 21560/2019).

La giurisprudenza di legittimità

In un recente arresto giurisprudenziale (Cass. 25819/2017), la Suprema Corte ha già chiarito che “la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio”.

Ed infatti, “i gestori certificano con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito; b. è stato consegnato; c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte”.

Gli stessi gestori inviano anche “avvisi in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio”.

Da tanto deriva, secondo la giurisprudenza di legittimità, che la semplice verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica.

L’eventuale mancata lettura dello stesso, da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore stesso, che nell’adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l’efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18-01-2017, n. 2431).

Il dovere di informare il mittente inconsapevole

In quest’ottica, è stato affermato che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 c.c.

“Spetta quindi, al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico”.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, sarebbe stato dovere del difensore della controricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.

Per tali motivi il ricorso è stato rigettato anche in considerazione del fatto che l’Inail aveva comunque, ripetuto la notifica a mezzo ufficiale giudiziario e che tale notifica era stata tempestiva.

La redazione giuridica

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