La Corte di Cassazione si è pronunciata spesso in ambito di infortuni sul lavoro: ecco quando la causa violenta viene riconosciuta

Quando si parla di causa violenta di un infortunio sul lavoro è di fondamentale importanza, in primo luogo, definire di cosa si tratta, in modo da capire in quali casi si possa avere diritto all’indennizzo da parte dell’Inail.

Un infortunio, infatti, è indennizzabile dall’Inail se lo si può ricondurre a una causa violenta, vale a dire a una aggressione esterna breve e intensa. Non occorre, però, che la causa sia accidentale, straordinaria o imprevedibile.

Ciò che conta ai fine dell’indennizzo è che abbia un rapporto diretto o indiretto di causa-effetto con il lavoro.

Non interrompono il nesso causale tra causa violenta e rapporto di lavoro la condotta imprudente, negligente o priva di perizia del lavoratore.

Vengono invece esclusi dall’indennizzo gli infortuni le cui conseguenze:

  • siano state dolosamente aggravate dal lavoratore;
  • siano riconducibili all’abuso di alcool e psicofarmaci;
  • dipendano dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
  • discendano dalla mancanza della patente di guida.

Ma vediamo insieme con quali pronunce la Cassazione si è espressa in materia di infortunio sul lavoro e causa violenta.

Nel primo caso, la vicenda nasce dall’impugnazione della sentenza di secondo grado, che accoglieva la citazione dell’Inail per le seguenti ragioni.

In primis, l’infortunio ai danni di un lavoratore era avvenuto mentre il soggetto, coltivatore diretto, fruiva dell’indennità di temporanea per un precedente infortunio. Inoltre, l’incidente si era verificato perché costui si era posto alla guida di un trattore agricolo. Il mezzo, ribaltandosi, gli aveva procurato lesioni piuttosto gravi.

Non solo.

L’uomo, trovandosi in un periodo di inabilità per un precedente infortunio, durante il quale non avrebbe dovuto lavorare, mancava l’occasione di lavoro.

Il lavoratore si era infatti posto volontariamente in una situazione di pericolo estranea al lavoro.

Per tali ragioni, la Cassazione, pur rinviando ad altro giudice per riesaminare il caso e valutare se sussistono in concreto tutti gli elementi del rischio elettivo, con la sentenza n. 17917/2017 ha ribadito quanto segue.

“La colpa del lavoratore non rileva perché – scrivono i giudici – l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di “occasione di lavoro” (art. 2 del Testo Unico del 1965) – e quindi – non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore” (cfr. Cass. n. 15312/2001).

In un altro caso, la Cassazione si è occupata del ricorso di un altro lavoratore avverso una sentenza di secondo grado. Questa aveva “omesso di valutare la sussistenza della ‘ causa violenta ’ nel movimento compiuto dal lavoratore nel mettere in moto la falciatrice con avviamento a strappo a seguito del quale si era verificato il trauma distorsivo della articolazione scapolo-omerale dx e si era manifestata una tendinopatia preesistente”.

Ebbene, in questo caso la Suprema Corte ha rinviato e accolto il ricorso con ordinanza n. 6451/2017.

Con tale pronuncia, i giudici hanno sancito che “in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall’art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l’indennizzabilità dell’infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell’infortunio” (Cass. n. 27831 del 30/12/2009; Cass. n. 13928 del 24/07/2004; Cass. n. 19682 del 23/12/2003).

In un’altra vicenda che vede al centro la causa violenta, il titolare di un’azienda agricola era stato investito da un autoveicolo mentre, a piedi, si recava a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola. L’investimento lo aveva ucciso. A quel punto, la moglie ha deciso di ricorrere in giudizio.

La donna ha chiesto le prestazioni previste in favore dei superstiti, in quanto il coniuge collaborava nell’azienda agricola del figlio a titolo di reciprocanza gratuita.

Inoltre, l’infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando questa collaborazione. La domanda però è stata rigettata in primo e in secondo grado.

“La questione controversa – scrive la Cassazione – è se, nelle circostanze di fatto sopra riportate e non contestate, possa configurarsi lo svolgimento di un’attività agricola e, conseguentemente, l’occasione di lavoro necessaria ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per ricomprendere l’infortunio nella tutela assicurativa”.

Non solo. I giudici aggiungono: “Più in particolare se (ed in quali limiti) possa rientrare tra i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (ex art. 2 d.P.R. cit.) quello che si produca a carico del lavoratore agricolo nel corso di uno spostamento, che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti alla attività di produzione ma connessi a questa”.

Dopo aver percorso e analizzato dettagliatamente la normativa di riferimento, la Suprema Corte, con sentenza n. 4277/2017 cassa e rinvia alla Corte di Appello.

Queste le conclusioni dei giudici.

“Posto che l’attività volta all’acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra è attività connessa e complementare all’attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto ed ineludibile dell’unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all’attività agricola, indipendentemente dal momento in cui esso è eseguito”.

 

 

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