Leso il diritto di conoscere il proprio stato di salute: si al risarcimento

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Qual è il confine tra il legittimo affidamento nella scienza medica e il diritto di un paziente a determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in uno stato di salute precario?

“Poiché anche la sofferenza e il dolore laddove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti passivamente, come segni misteriosi di un’inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose. Rilievo che vale a tradursi in una specifica percezione del sé quale soggetto responsabile, e non meno oggetto passivo, della propria esperienza esistenziale; e tanto, proprio nel momento della più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine”.

Quale è il confine tra il legittimo affidamento nella scienza medica (operato dal proprio medico curante) e il diritto di un paziente (affetto da grave e irreversibile patologia) a determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una simile condizione di vita?

Il punto controverso di tutta la vicenda quest’oggi affrontata dai giudici della Cassazione (sentenza n. 7260/2018) sta nel decidere se esista o meno il diritto di ciascun individuo a vivere consapevolmente il proprio stato di salute e, quindi, di malattia. Ci si chiede, in altri termini, se esista o meno e se dunque sia risarcibile il danno patito da un paziente poi deceduto per cancro ai polmoni, per esser stato posto nella condizione di materiale impedimento a scegliere “cosa fare” nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, ovvero di programmare il suo essere persona e, dunque, l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell’esito; e tanto, in conformità agli arresti della giurisprudenza di legittimità.

Tale argomento apre necessariamente a un ulteriore spunto di riflessione: qual è il quantum della prova da allegare in ordine alle scelte di vita che il paziente, se posto a conoscenza del proprio effettivo stato di salute, avrebbe operato?

Moglie e figlia di un uomo deceduto a causa di adenocarcinoma polmonare convenivano in giudizio due medici al fine di vederli condannati al risarcimento del danno patito dal proprio congiunto per aver, con condotta gravemente colposa, omesso di diagnosticargli (tempestivamente) la malattia, trascurando così di avviarlo ai necessari approfondimenti diagnostici, tali da evitare (presumibilmente) l’evento letale e/o aumentare le possibilità di un apprezzabile prolungamento della vita residua o comunque prepararlo a vivere, insieme alla sua famiglia, la propria esistenza, per quanto precaria, in maniera consapevole e dignitosa.

Le due donne lamentavano, infatti, che il proprio congiunto, laddove avesse preso tempestivamente consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute, avrebbe certamente adottato delle scelte di vita differenti. Ma i giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo che le due ricorrenti non avessero sufficientemente dato prova dei fatti.

Esiste allora il diritto per un paziente gravemente malato di approcciarsi consapevolmente alla malattia?

Secondo la Cassazione non esiste un danno (quello denunciato dai ricorrenti) nella perdita di specifiche possibilità esistenziali alternative, necessariamente legate alle particolari scelte di vita, che il paziente non ha potuto compiere. Esiste invece il danno da perdita diretta di un bene reale, certo ed effettivo, non traducibile in termini percentuali di possibilità di un risultato o di un evento favorevole, ma piuttosto apprezzabile con immediatezza, quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, in una condizione di vita affetta da patologie a esito certamente infausto.

I giudici della Cassazione ritengono pertanto gravemente colposa la condotta dei due medici per aver illecitamente mantenuto quel “velo di ignoranza” sulla malattia del proprio paziente, impendendo così che quest’ultimo si determinasse autonomamente rispetto alle proprie scelte di vita ed esistenziali. “Poiché anche la sofferenza – aggiungono – e il dolore, laddove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti passivamente, come segni misteriosi di un’inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose. Rilievo che vale a tradursi in una specifica percezione del sé quale soggetto responsabile, e non meno oggetto passivo, della propria esperienza esistenziali; e tanto, proprio nel momento della più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine”.

Ciò detto, la violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, in una simile condizione di vita, vale a integrare la lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, senza bisogno di assolvere ad alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare da sé una condanna al risarcimento del danno così inferto, sulla base di una liquidazione equitativa.

Avv. Sabrina Caporale

 

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