Respinta la domanda di una donna volta ad ottenere l’indennità di malattia in quanto il certificato medico presentato non recava alcuna indicazione leggibile di data di nascita, luogo di nascita e luogo ove effettuare la visita di controllo

Il certificato medico inviato non recava alcuna indicazione leggibile della data di nascita, del luogo di nascita e del luogo ove effettuare la visita di controllo, essendo appena intellegibili il nome , il cognome e il periodo di malattia; non era neppure stato allegato che la residenza era indicata sulla busta della raccomandata e che inoltre, con il medesimo nominativo, risultavano nelle liste dei braccianti agricoli ben 4 persone. Con questa motivazione la Corte d’appello, confermando confermato la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di una donna volta ad ottenere l’indennità di malattia per il periodo 7/1/2003-21/1/2003 .

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, la ricorrente deduceva che l’invio del certificato era stato accertato dal Tribunale e dalla Corte d’ Appello; che detto certificato era completo ed intellegibile circa il nome, cognome e periodo di malattia; che la parte da compilare a cura del lavoratrice presentava solo tracce, probabilmente per la qualità della carta usata per il ricettario, e che l’Inps aveva violato l’art 416 c.p.c. non avendo mai contestato che il certificato fosse incompleto, ma solo di non averlo ricevuto.

La Cassazione, tuttavia, con la ordinanza n. 12630/2020 ha ritenuto il ricorso infondato.

Gli Ermellini hanno evidenziato come la ricorrente non avesse neppure provveduto a depositare il certificato in questione, in violazione dell’art 369 c.p.c., pur essendo la sua difesa incentrata proprio sulla intelligibilità di detto certificato, impedendo in tal modo di valutare la fondatezza delle sue censure.

La donna, inoltre, nel ribadire l’intelligibilità di detto certificato non si soffermava in alcun modo sulla sussistenza dei requisiti per avere diritto alla prestazione richiesta, né riportava quanto a riguardo esposto fin dal primo grado a conforto della sua richiesta superando in tal modo eventuali incertezze sulla sussistenza del suo diritto.

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