Il comportamento colpevole della donna (cinture di sicurezza non indossate) non consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno
In caso di sinistro stradale, il comportamento colpevole del danneggiato per le cinture di sicurezza non indossate non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Può esservi, al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio.
Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2531/2019 pronunciandosi sul ricorso di una donna che aveva convenuto in giudizio il proprietario, il conducente e l’impresa assicuratrice della vettura a bordo della quale viaggiava quel terza trasportata per ottenerne la condanna al pagamento di 25.800 euro a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione di un incidente stradale.
In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda della danneggiata condannando i convenuti a versarle la somma di 7.721 euro a titolo di danno biologico e di 16.385,30 euro a titolo di danno patrimoniale futuro, previa detrazione della somma di 4.500 euro già corrisposta a titolo di acconto.
La Corte d’Appello, a seguito di nuova CTU, aveva parzialmente riformato la pronuncia di prime cure riducendo proporzionalmente il risarcimento, in ragione dell’entità del contributo causale della danneggiata alla produzione del danno, stimato nella misura del 30%, e aveva escluso il danno patrimoniale derivante dalla terapia ortodontica e protesica, riconducibile all’esclusivo comportamento della medesima.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte la donna deduceva, tra gli altri motivi, l’esclusione del nesso di causalità tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, consistente nelle lesioni riportate e nella necessità di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica.
In particolare, la sentenza avrebbe errato nell’escludere il nesso causale tra la condotta della conducente e la produzione del danno e nel non rilevare che, pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato, restava fermo il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, come pure l’elemento soggettivo della colpa, intesa quale omissione di diligenza e prudenza.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza specificando come “la circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell’evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno”.
Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe dovuto limitarsi a ridurre proporzionalmente il quantum risarcitorio piuttosto che escludere il nesso di causalità; invece, escludendo del tutto il nesso causale, non era conforme alla giurisprudenza di legittimità.
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