Respinta la richiesta di una donna che chiedeva il riconoscimento dell’aggravamento dell’inabilità scaturita da un infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro verificatisi o denunciati prima del 9 agosto 2000 (data di entrata in vigore del regime introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000), soggiacciono alla disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, anche nel caso di un aggravamento dell’inabilità in epoca successiva. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 21743/2020 accogliendo il ricorso dell’Inail contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda di una donna tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’adeguamento della rendita di cui fruiva in ragione dell’aggravamento, nella misura del 18% di inabilità, della malattia insorta a seguito della rapina a mano armata subita mentre prestava servizio presso un ufficio postale e considerata infortunio sul lavoro.
Secondo la Corte territoriale, la consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado d’appello aveva accertato, con valutazione pienamente condivisibile, che i postumi dell’infortunio si erano stabilizzati nella misura del 18% sin dal 26 luglio 2012.
L’Inail, nel ricorrere per cassazione, deduceva che, a fronte della data dell’infortunio a cui si riferiva l’aggravamento, il consulente aveva valutato i postumi facendo applicazione delle tabelle approvate con il D.M. 25 luglio 2000, non applicabili ratione temporis alla fattispecie, in violazione della normativa in essere in quanto l’errore sopra indicato aveva comportato la conseguenza della liquidazione del danno biologico in luogo della valutazione della perdita dell’attitudine al lavoro, correlata alla disciplina previgente.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza proposta dall’Ente.
La Corte di Cassazione ha affermato che il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 si applica unicamente ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall’interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa deve essere valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento.
Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione del danno conseguente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, prevedendo, per la prima volta, la liquidazione del danno biologico (pertanto indipendentemente da una riduzione della capacità di produzione di un reddito da parte del lavoratore colpito), in capitale, in caso di menomazioni di grado pari a 6% e inferiore a 16% e mediante una rendita, per le menomazioni di grado superiore ed aggiungendo in quest’ultimo caso una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e sulla base di una apposita nuova tabella dei coefficienti.
Il nuovo sistema è applicabile unicamente per “i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 5”, (poi emanato il 12 luglio 2000), laddove la locuzione “verificatisi o denunciati” si riferisce chiaramente agli infortuni e alle malattie professionali, che sono oggetto della denuncia di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 52 e 53 e non i danni che superino la soglia indicata dalla legge, accettabili unicamente a posteriori anche quanto alla decorrenza degli stessi (diversamente, del resto, ne deriverebbe l’impossibilità di stabilire a priori i criteri con cui operare la valutazione in un caso, come quello in esame, di aggravamento successivo dei danni da malattia professionale insorta o denunciata prima della nuova disciplina).
Poiché, nel caso in esame, l’infortunio dal quale erano derivati i postumi dei quali si affermava l’aggravamento si era verificato in data antecedente, i relativi postumi permanenti andavano valutati in termini di incidenza sulla attitudine al lavoro.
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