Circostanza attenuante a effetto speciale, quando ricorre?

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circostanza attenuante a effetto speciale

In caso di omicidio stradale, la circostanza attenuante a effetto speciale ricorre allorquando sussiste il c.d. concorso di colpa tra la condotta del conducente e quella della vittima

Nella sentenza, oggetto di questa mia breve disamina ,affronteremo il tema dell’applicazione all’imputato, nell’ambito di un processo penale per omicidio stradale, della circostanza attenuante a effetto speciale disciplinata dall’art. 589 bis co. 7 c.p., che recita testualmente che “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”.

Orbene, nel caso di specie, Tizia, imputata per il reato di omicidio stradale, ex art. 589 bis c.p., all’esito della celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, veniva assolta in primo grado e condannata, poi, in secondo grado.

In particolare, la conducente, nel mentre percorreva una strada extraurbana delimitata da campi agricoli ove era frequente l’attraversamento di animali, invadeva con la propria auto la corsia di marcia opposta tanto da indurre un motociclista, che viaggiava appunto nel contrario senso di marcia, a spostarsi sull’altra corsia; la donna, poi, ritornava sulla propria corsia di marcia ed il motociclista pertanto sbandava, perdendo il controllo del proprio veicolo tanto da rovinare al suolo e procurarsi lesioni gravi tali poi da determinarne l’exitus.

Dunque, la Corte territoriale, non condividendo le argomentazioni logico giuridiche del Giudice di prime cure e quindi, riformando la sentenza di primo grado, riteneva che la condotta posta in essere dall’automobilista fosse in spregio alle norme dettate in tema di circolazione stradale.

Ebbene, la Suprema Corte rigettava il ricorso ed annullava la sentenza di secondo grado solo con specifico riguardo a quanto statuito dal ricorrente in merito alla concessione all’imputata della circostanza attenuante a effetto speciale di cui all’art. 589 bis co. 7 c.p., adducendo sul punto le seguenti motivazioni.

Invero, a fronte del motivo di gravame addotto dalla difesa dell’imputata, la Corte di legittimità affermava innanzitutto che tale attenuante ricorre allorquando sussiste il c.d. concorso di colpa tra la condotta del conducente e quella della vittima.

Orbene, nella vicenda de qua, lo spostamento della corsia di marcia del conducente della macchina e di quello del motociclo, rappresentano entrambe condotte lesive della normativa dettata sul punto dal codice della strada.

Peraltro, affermano gli Ermellini che, ai fini del riconoscimento in favore dell’imputata della sopra citata circostanza attenuante ad effetto speciale, non solo non occorre verificare la percentuale di responsabilità del conducente e della vittima, ma rileva anche la circostanza che presso la strada, ove la vittima perdeva la propria vita, vi fosse un frequente passaggio di animali selvatici, inteso quale ulteriore fattore idoneo ad aver determinato l’evento morte.

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

 

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