Può il lavoratore assente per malattia svolgere contemporaneamente un’altra attività lavorativa? E se sì, in quali termini?

Era stato sorpreso a lavorare nella propria pizzeria. L’impiegato, assente per malattia, veniva così licenziato a seguito del procedimento disciplinare a suo carico.

La vicenda

L’uomo era dipendente di una società di assicurazioni. Dopo essere stato licenziato, impugnava il provvedimento, asserendo che in relazione alla attività svolta doveva ritenersi applicabile il principio per cui non sussiste un divieto assoluto di prestare, durante la malattia, attività lavorativa in favore di terzi; nella fattispecie in esame, l’attività era stata esercitata presso la pizzeria di cui risultava socio e amministratore, ma essa non poteva in alcun modo pregiudicare la propria guarigione; tanto è vero che l’uomo, nei giorni immediatamente successivi, aveva ripreso regolarmente a lavorare presso il suo ufficio.

Cosicché i giudici di merito nel confermare il licenziamento intimatogli dal proprio datore di lavoro, avrebbero omesso di verificare la compatibilità dell’altra attività con la guarigione.

Invero, la Cassazione ha ritenuto il ricorso del tutto infondato.

La Corte distrettuale – a giudizio dei giudici di legittimità – si sarebbe giustamente attenuta al principio secondo cui la malattia per infortunio non esclude la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o un aggravamento (cfr. Cass. 15.1.2016 n. 586; Cass. 9474/2009): nella fattispecie in esame la Corte di merito non ha ritenuto sussistente tale situazione perché l’impiegato era stato rinvenuto nel suddetto locale non a svolgere attività puramente intellettuali, ma ad adoperarsi attivamente per svolgere servizio alla clientela espletando i più comuni compiti di un ristoratore piuttosto che di un titolare e compiendo, sia all’interno che all’esterno del locale, una serie di operazioni complementari, compresa quella dell’evidente trascinamento di un bidone di plastica contenente immondizia che aveva una consistenza ponderale non limitata a quella, pur non insignificante, del voluminoso involucro plastico dei rifiuti; anche nei giorni successivi, lo stesso sarebbe stato sorpreso a lavorare secondo le stesse modalità, assentandosi nuovamente per malattia.

La decisione

È stata perciò rilevata, in modo logico e corretto, l’incidenza negativa dell’attività eseguita sulla guarigione in relazione al profilo del pregiudizio al futuro tempestivo svolgimento del lavoro cui era originariamente obbligato presso la compagnia assicurativa.

Il ricorso è stato censurato anche riguardo al rilievo dell’omessa verifica della compatibilità dell’attività svolta con il puntuale recupero, sia perché si trattava di una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011), sia perché legittimamente i giudici di merito avevano valorizzato il dato della inosservanza delle disposizioni del Codice Etico, riguardo all’omessa informazione al proprio datore di lavoro, dell’altra attività lavorativa.

Non c’è stato scampo, dunque, per l’assicuratore. Confermato il licenziamento!

 

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