Per i giudici del Tribunale di Reggio Emilia va confermato l’orientamento giurisprudenziale sancito da diverse Cassazioni, secondo cui, l’approvazione in blocco delle condizioni generali del contratto, di cui alcune vessatorie e altre no, non soddisfa il requisito della specifica accettazione per iscritto

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza del 24 aprile 2018, ha fornito dei chiarimenti in merito alle clausole vessatorie. I giudici hanno così confermato l’orientamento giurisprudenziale sancito da diverse sentenze.

Secondo tale orientamento, l’approvazione in blocco delle condizioni generali del contratto, di cui fanno parte sia le clausole vessatorie che quelle che non lo sono, non soddisfa il requisito della specifica accettazione per iscritto delle clausole sfavorevoli al contraente debole.

Ciò in quanto, tramite questo richiamo generale, non ha l’esatta percezione delle condizioni a lui applicate.

La vicenda

Nel caso di specie, tutto nasce dall’opposizione del debitore principale e dai fideiussori a un decreto ingiuntivo, ottenuto da un istituto di credito, in cui hanno eccepito quanto segue.

In primo luogo, la litispendenza rispetto al giudizio in precedenza instaurato davanti al Tribunale di Agrigento. Quest’ultimo era stato instaurato per ottenere l’accertamento negativo dell’esistenza di un loro debito nei confronti della banca.

In secondo luogo, l’incompetenza territoriale del giudice adito, dovuta alla nullità della clausola vessatoria contenuta nell’art. 26 del contratto, in cui era indicata la competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia, non approvata specificamente per iscritto.

Infine, si rilevava l’insussistenza nel merito del credito vantato. Questa, a causa dell’invalidità del contratto e all’illegittimità del conteggio dovuta all’usura. Oltre che all’anatocismo vietato, alle commissioni di massimo scoperto e a spese non pattuite.

Ebbene, il Tribunale di Reggio Emilia ha rilevato come il modulo predisposto dalla banca contenesse la clausola che sanciva la competenza esclusiva del Tribunale stesso. Clausola da ritenersi nulla. Ciò in quanto la clausola vessatoria non approvata per iscritto.

I giudici hanno precisato che: “per quanto riguarda l’opposizione relativa alle clausole vessatorie con orientamento pacifico ed incontrastato, che questo Tribunale condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la Suprema Corte ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio”.

 

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