Accolto il ricorso dell’Ente provinciale contro la condanna al risarcimento del danno subito da un automobilista a causa della collisione con un animale selvatico

Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 Cc la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte e per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 8206/2021 pronunciandosi sul ricorso presentato dalla Provincia di Pescara contro la condanna da parte dei Giudici del merito, al risarcimento, in solido con l’Ente regionale, del danno subito da un automobilista per il sinistro occorso allorché, nel percorrere una strada provinciale, era entrato in collisione con un animale selvatico.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la Provincia deduceva l’erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica per la mancata apposizione del cartello segnalante l’attraversamento di animali selvatici (posto a distanza di 2 km dal luogo dell’incidente), per la presenza di vegetazione lungo la carreggiata e per l’assenza di illuminazione stradale e di reti di recinzione.

A detta della ricorrente, nello specifico, il giudice del gravame avrebbe omesso di considerare – in violazione degli artt. 38 e ss. del CdS e dell’art. 81 del Regolamento di attuazione – “che la segnaletica verticale, che indicava il pericolo di attraversamento della fauna selvatica, era stata regolarmente collocata in vicinanza dell’incrocio stradale, all’inizio del tratto suscettibile di attraversamento, con segnale di estensione, dovendosi collocare segnali idonei prima di ogni nuovo incrocio”. In relazione all’assenza di illuminazione, poi, l’Ente rilevava che, “non trattandosi di strada urbana, non vi sarebbe alcuna disposizione prescrittiva di un obbligo di adeguata illuminazione”. Infine, nell’accertare quali poteri fossero stati trasferiti in concreto alla Provincia e, cioè, se la Regione Abruzzo avesse messo quest’ultima nelle condizioni materiali di provvedere alla gestione e al controllo della fauna selvatica, ovvero se la Provincia, oltre a disporre dei poteri attribuitile dalla Regione “sulla carta”, avesse anche ricevuto i mezzi per farvi fronte, sarebbe stato evidente “che la Regione Abruzzo non aveva fornito alcun sostegno economico alla Provincia di Pescara, al fine di prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, facendo venire meno, con ciò, qualunque responsabilità in capo alla Provincia di Pescara”.

Gli Ermellini hanno ritenuto di accogliere le doglianze proposte in quanto manifestamente fondate.

La sentenza impugnata, infatti, aveva anzitutto rilevato “sussistente la responsabilità della Regione Abruzzo, legittimata passiva rispetto alle domande dell’attore, in ragione della normativa statale e regionale del settore, in mancanza di prova, da parte del predetto ente, dell’esistenza e del contenuto della eventuale delega conferita in materia di controllo della fauna selvatica alla Provincia di Pescara”. Inoltre, aveva ritenuto sussistente la concorrente responsabilità della Provincia di Pescara, quale ente proprietario della strada provinciale in cui aveva avuto luogo il sinistro, “per aver omesso di predisporre tutte le cautele idonee a consentire all’utente della predetta strada attraversata da fauna selvatica e già interessata da altri sinistri stradali tra veicoli e animali selvatici, di avvedersi per tempo dell’esistenza del pericolo costituito dall’esistenza del capriolo (apposizione del cartello segnalante l’attraversamento di animali selvatici a distanza di 2 km dal luogo dell’incidente, presenza di vegetazione lungo la carreggiata, assenza di illuminazione stradale e di reti di recinzione)”. Per l’effetto, aveva ritenuto la responsabilità concorrente dei due enti.

La Cassazione ha chiarito che “la legittimazione passiva ex art.2052 cod. civ. spetta in via esclusiva all’ente regionale che, ove assuma che il danno sia stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, potrà rivalersi nei suoi confronti, laddove lo ritenga opportuno chiamandolo in causa nello stesso giudizio azionato dal danneggiato nei suoi confronti, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l’onere di dimostrare l’assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Regione, che non potrà avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell’ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari)”.

Dal Palazzaccio hanno poi aggiunto che “posto che la responsabilità riconosciuta dal Tribunale si basa su una negligenza della Provincia nella tenuta delle strade, ex art. 2043 cod. civ., oggetto della presente impugnazione, occorre precisare che tale titolo di responsabilità ben potrebbe concorrere con quello di cui all’art. 2052 cod. civ. per omessa di custodia di animali, azione per la quale risulta legittimata, in primis, la Regione Abruzzo, posto che i due titoli di responsabilità possono pacificamente concorrere”. Tuttavia, nel caso in questione la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. della Provincia va rigorosamente provata quanto al rapporto di causalità da chi deduce di essere stato danneggiato a causa della omessa apposizione di segnali di pericolo o di altri presidi a tutela della sicurezza dei veicoli circolanti su strada.

Inoltre, spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell’ente pubblico. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l’attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare “ex ante”, quale è, con riguardo all’utilizzo della rete viaria, l’art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini generai-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l’installazione di segnali “quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza”. Pertanto, quand’anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell’ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, l’apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l’illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all’epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa.

La redazione giuridica

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