Collisione con un gruppo di cinghiali e lesioni alla trasportata sul veicolo (Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2022, n.27931).

Collisione con un gruppo di cinghiali: i genitori della trasportata a bordo del veicolo citano a giudizio la Regione Toscana e la Provincia di Livorno per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della collisione con un gruppo di cinghiali.

Il Tribunale di Livorno rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione di primo grado.

I genitori della danneggiata ricorrono in Cassazione.

Preliminarmente, gli Ermellini rammentano che in materia di danni causati dalla fauna selvatica, sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”;

“nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”;

ed ancora “in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.

Ebbene, la decisione impugnata è espressamente fondata sul contrario principio in base al quale i danni provocati dalla fauna selvatica sono risarcibili esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c., non quindi ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma le stesse attrici avevano specificamente invocato esclusivamente l’indicato titolo generale di responsabilità, a fondamento delle domande proposte nei confronti degli enti convenuti, escludendo esplicitamente l’applicabilità di quello speciale di cui all’art. 2052 c.c..

Il primo Giudice rigettava la domanda degli attori derivante dalla collisione con un gruppo di cinghiali, limitandosi ad affermare il difetto di legittimazione passiva di Provincia e Regione.

Neppure in appello gli attori modificavano il titolo di attribuzione della responsabilità invocata, confermando, pertanto, la domanda fondata sull’allegazione di una responsabilità per colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c..

La corte di Appello ha poi espressamente affermato di condividere tale impostazione e, sulla base di essa, ha applicato il conseguente principio di diritto per cui la responsabilità per i danni provocati alla circolazione stradale dagli animali selvatici spetta all’ente dotato dei poteri di gestione della strada in cui si verifica il sinistro (escludendo, quindi, la responsabilità degli enti convenuti nel presente giudizio, dal momento che tali poteri di gestione spettavano alla Provincia di Firenze, non evocata).

Ebbene, con il ricorso per Cassazione viene dedotta violazione degli artt. 205:1 e 2052 c.c., sostenendo, nella sostanza, che i Giudici di merito avrebbero potuto e dovuto riqualificare di ufficio la domanda da loro proposta, sebbene la stessa fosse stata avanzata dichiaratamente ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Conseguentemente, si configura la prospettazione di una nuova questione giuridica, il cui accertamento di fatto non è consentito nel giudizio di legittimità.

Gli Ermellini ribadiscono nella decisione qui a commento l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alle ipotesi di danni causati dalla fauna selvatica, “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici e che,- ai fini dell’applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c. c. -, al danneggiato spetta di provare che la condotta dell’animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c. c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest’ultimo – per ottenere l’integrale risarcimento del danno dovrà anche allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

Nella specie, il giudizio di merito ha avuto ad oggetto solo l’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della attribuzione della responsabilità generale per colpa di cui all’art. 2043 c.c. per la dedotta collisione con un gruppo di cinghiali, accertamento concluso in senso negativo.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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