Un chirurgo di Genova è stato assolto dalla Cassazione in merito all’accusa di omicidio colposo. In particolare, al sanitario si contestava di avere causato la morte di una persona che al momento del ricovero presentava già “sintomatologia riferibile alla fessurazione dell’aneurisma dell’aorta addominale”.

Il medico, nonostante l’aggravamento della sintomatologia addominale, avrebbe omesso “di attuare tempestivamente ogni possibile e specifica attività diagnostica e terapeutica, atteso che la TAC venne eseguita solo alle ore 16.00 del (omissis), quando il quadro di rottura dell’aneurisma dell’aorta addominale era ormai conclamato. In tal moto, in assunto accusatorio, l’imputato comprometteva la possibilità di guarigione e cagionava la morte del paziente, nonostante l’effettuazione dell’intervento chirurgico di rimozione dell’aneurisma”.

Per questi motivi, il chirurgo era stato condannato in primo grado – sentenza confermata in appello – per omicidio colposo. Ma la Cassazione è intervenuto a ribaltare le sentenze di merito, cassando con rinvio quanto deciso dalla Corte d’appello di Genova.

In particolare, con sentenza n. 23283 del 6 giugno scorso, i giudici della IV sezione penale della Cassazione hanno rilevato che “nelle more del presente giudizio, è stata inserita nell’ordinamento l’inedita fattispecie, in tema di responsabilità sanitaria, dettata dall’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189, ove è stabilito: ‘L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve'”.

Di fatto gli ermellini hanno riconosciuto che la legge Balduzzi ha cambiato i parametri per stabilire quando il sanitario è colpevole o meno nei confronti del paziente: non vale più il criterio generico della “imperizia” su cui si è basata per anni la giurisprudenza, ma il discostamento dalle cosiddette “linee guida”, ossia le pratiche consigliate dalla scienza medica, a prescindere dalla imperizia o negligenza che si ritiene di contestare.

La Legge Balduzzi, infatti, ha riformato la materia della responsabilità medica e non contiene alcun richiamo al canone della perizia né alla particolare “difficoltà del caso clinico”. Con la conseguenza che tutte i danni determinati dalla colpa lieve del medico sono diventati penalmente irrilevanti.

La Cassazione ha specificato anche cosa siano le “linee guida” mediche, o “best practice”: si tratta di raccomandazioni di comportamento clinico dettate dalla comunità scientifica, che contengono indicazioni su come, in determinate situazioni, il medico deve comportarsi. Quindi, esse finiscono per dettare un parametro di valutazione della condotta del sanitario.

 

 

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