Respinto il ricorso di una coltivatrice diretta che chiedeva il riconoscimento della malattia professionale per plurime patologie
Si era vista rigettare la domanda volta a conseguire la rendita o l’indennizzo per malattia professionale quale conseguenza dell’attività di coltivatrice diretta. La Corte territoriale, nello specifico, aveva rilevato che non era stata raggiunta la prova delle attività in concreto svolte e, in particolare, della ripetitività delle operazioni, dell’ampiezza e peculiarità dei movimenti, caratteristiche necessarie, secondo la consulenza tecnica d’ufficio, per provocare le patologie rilevate (rottura del tendine sovraspinoso, tendinopatia spalla, sindrome del tunnel carpale, ernia discale lombare, ernia cervicale), posto che i testimoni escussi non avevano saputo precisare la dimensione del terreno coltivato, il numero delle piante coltivate, i tempi occorrenti per ciascuna attività, il peso delle cassette, ed avevano escluso che l’attrice utilizzasse macchinari agricoli come il decespugliatore o il trattore.
La donna si rivolgeva quindi alla Suprema Corte, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di considerare un fatto decisivo per il giudizio ossia le risultanze storico-lavorative della ricorrente, che “da sempre” coltivava i campi agricoli e palesemente aveva sottoposto a sforzi continui spalle e schiena.
Gli Ermellini, con la sentenza n. 37354/2021, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza inammissibile.
La Cassazione ha chiarito che, in ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell’eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Nel caso in esame la parte ricorrente non aveva addotto alcun fatto la cui considerazione da parte del giudice avrebbe di per sé condotto ad un diverso e a sé favorevole giudizio, limitandosi ad evidenziare che l’attività di coltivatrice diretta era stata l’unica attività lavorativa a tempo pieno, con ciò muovendo una censura inammissibile in quanto volta, nella sostanza, a criticare la valutazione del materiale probatorio come eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; anche prima della modifica apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l. n. 83/2012, cit., la censura di vizio di motivazione non poteva essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, né per suo tramite si poteva proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento.
La redazione giuridica
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