Non giustifica il ritardo nella comunicazione del provvedimento disciplinare il periodo di convalescenza, né il periodo di aspettativa fruito dal lavoratore
La vicenda
Il ricorrente, un Tenente dell’Esercito Italiano, aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione di appartenenza aveva disposto a suo carico la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna e respinto il ricorso gerarchico presentato contro la stessa per violazione e falsa applicazione degli artt. 1397 e 1398 del d.lgs. n. 66/2010, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e manifesta illogicità, violazione del principio di proporzionalità e tempestività della sanzione, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Il ricorso è stato accolto dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 2092/2018 che ha annullato il suddetto provvedimento disciplinare perché lesivo del suo diritto di difesa.
Questi era stato sanzionato con 5 giorni di consegna in quanto “In licenza, a bordo della propria autovettura, veniva sottoposto ad un normale controllo da personale dell’Arma dei Carabinieri. Ebbene, in quella occasione, qualificatosi come Ufficiale dell’Esercito Italiano, per futili motivi veniva a diverbio con il Sottufficiale capo pattuglia. In tale circostanza dimostrava, in qualità di Ufficiale dell’Esercito Italiano, atteggiamenti poco consoni al grado rivestito”.
In precedenza, in relazione agli stessi fatti, accaduti nel 2008, il ricorrente era stato sottoposto a processo penale, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere.
Ebbene dalla data dei fatti alla comunicazione del provvedimento disciplinare erano trascorsi ben quattro anni.
«Un lasso di tempo così lungo – afferma il tribunale milanese – non è in linea con il disposto di cui all’art. 1398, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010», a tenore del quale “Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
a) dalla conoscenza dell’infrazione;
b) ovvero dall’archiviazione del procedimento penale;
c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale”.
Neppure poteva ritenersi sufficiente a giustificare il ritardo nella adozione del provvedimento disciplinare, il periodo di convalescenza del ricorrente, né il periodo di aspettativa dallo stesso fruito per la frequenza di un dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Chieti – Pescara, atteso che l’Amministrazione, al fine di garantire all’interessato di esercitare nella maniera più efficace il proprio diritto di difesa, avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare durante il periodo di aspettativa e concluderlo in tempi brevi, ben potendo differire l’applicazione della sanzione al termine dell’aspettativa stessa.
Il provvedimento disciplinare impugnato è stato pertanto, dichiarato illegittimo in primo grado, per violazione degli artt. 1397 e 1398 del d.lgs. n. 66/2010, e in definitiva annullato.
La redazione giuridica
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