Condannati due Odontoiatri al risarcimento del danno per errate prestazioni sanitarie (Cassazione Civile, sez. III, 28/03/2022, n. 9878).

Condannati due Odontoiatri. Il paziente citava dinanzi il Tribunale di Firenze i dentisti chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della non corretta esecuzione di prestazioni odontoiatriche, siccome già accertato dal Giudice penale che aveva entrambi riconosciuto colpevoli del reato di lesioni colpose gravi.

Il Tribunale, espletata C.T.U., condannava gli Odontoiatri al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 5.980,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di Euro 11.154,74 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso, ma solo nella misura del 20% pari ad Euro 3.098,75.

La Corte d’Appello confermava la decisione.

Il danneggiato ricorre in Cassazione, ove il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Il ricorrente premette che con l’appello era stata censurata la sentenza di primo grado per avere acriticamente fatto proprie le considerazioni del C.T.U.; la Corte d’Appello ha in proposito rilevato che il Tribunale, nel ritenere corrette le valutazioni di merito, fa esplicito riferimento anche alla parte in cui l’ausiliario ha replicato alle contestazioni fatte dalla parte e dal suo C.T.P. e ne ha valutato le conclusioni; in tal modo, secondo la Corte d’Appello, il primo Giudice aveva assolto il suo onere motivazionale;

Afferma, inoltre, che erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto che l’apposizione di un apparecchio ortodontico mobile, provvisorio, da tenere soltanto la notte, potesse segnare il termine del periodo di inabilità temporanea, senza tener conto che, in realtà, fino al dicembre 2003 il paziente non era stato in grado di svolgere le azioni di vita quotidiana, sia per il dolore che doveva affrontare durante il giorno, sia per le terapie alle quali doveva sottoporsi continuamente, con una certa frequenza settimanale, e per almeno un paio di ore al giorno, sia per l’impossibilità/difficoltà di masticare.

Lamenta, infine, l’erronea applicazione delle tabelle di cui al D.M. 25 giugno 2015, considerandolo dato normativo prevalente rispetto alle tabelle del Tribunale di Milano.

Le doglianze non si confrontano con la integrale motivazione della sentenza impugnata, la quale -oltre a rilevare che “l’inabilità temporanea, intesa quale impossibilità di attendere alle normali occupazioni di vita per le conseguenze delle lesioni nella loro fase acuta” non può farsi coincidere “con la completa risoluzione del problema funzionale, alla quale, in caso di disturbi dentari ed in particolare di corretta occlusione delle arcate, non possono che tendere ed ovviare i necessari successivi interventi fino a “sfumare” nella stabilizzazione in postumi permanenti” – evidenzia comunque che “in realtà dalla relazione risulta che la sindrome algico disfunzionale con dolori alle articolazioni mandibolari, ai muscoli masticatori ed alla cervicale con emicranie ricorrenti, sintomatologia che si accentuava nelle ore notturne rendendole quasi impossibile un riposo e dalla quale, per quanto in atti, senz’altro derivava l’inabilità temporanea, è stata risolta con la costruzione di un ortotico inferiore tanto che nella suindicata certificazione la paziente riferisce che non ha più dolore e riesce a dormire, benefici confermati nella successiva certificazione del 7/9 oggi invocata nella quale la “finalizzazione” del caso viene lasciata al protesista, espressione da leggersi in conformità a quanto sopra delineato e non come indice del protrarsi dell’inabilità, specie se si considera che durante la visita effettuata dal consulente del PM, in data 17/9 si dà atto del fatto che con il dispositivo ortottico per l’arcata inferiore non solo la paziente trae così giovamento, anche quanto ai disturbi funzionali, da portarlo durante il giorno, ma ottiene un’accertata maggiore apertura della bocca senza dolori”.

La seconda critica, relativa al criterio tabellare applicato ai fini della liquidazione, è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte di merito deciso conformemente alla giurisprudenza, sia perché ha visto condannati due Odontoiatri, sia in punto di liquidazione del danno, e non offrendo, l’esame dei motivi, elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Altre considerazioni critiche sono poi riferite al mancato riconoscimento di ulteriore importo a titolo di personalizzazione del danno.

La ricorrente evidenzia che il danno esistenziale quale danno ulteriore alla vita di relazione… è stato ampiamente e documentalmente provato dalle risultanze del procedimento penale, dalla relazione del C.T.P. e dalla documentazione fiscale.

Anche su questo punto la Corte territoriale ha deciso correttamente, escludendo qualsivoglia personalizzazione del danno biologico.

Il ricorso, in definitiva, viene dichiarato inammissibile, con conferma della statuizione di Appello che ha visto condannati  due Odontoiatri per malpractice.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Aneurisma dell’aorta ascendente e decesso del paziente

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui