Veicolo non identificato viene ritenuto responsabile di avere causato il ribaltamento di un trattore con rimorchio (Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1259/2021 del 18/10/2021 RG n. 1352/2017)
Veicolo non identificato viene indicato, dal danneggiato, responsabile del sinistro dinanzi al Giudice di Pace di Ancona ove deduce che il proprio trattore con semirimorchio sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro stradale avvenuto a Loreto in data 03.06.2013, quando al fine di evitare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, si è spostato oltre il margine destro della carreggiata.
Tale manovra, a causa del cedimento della banchina, determinava il ribaltamento del mezzo sul terreno sottostante, con gravi lesioni per l’attore e rilevanti danni materiali.
Deducendo che tale dinamica sarebbe stata già accertata dal Giudice di Pace nel distinto procedimento conclusosi con l’annullamento della sanzione comminata al conducente, vengono chiesti i danni materiali all’Impresa designata dal FGVS, non essendo stato mai identificato il veicolo responsabile del sinistro.
Costituendosi dinanzi al primo Giudice, la Compagnia convenuta ha contestato la fondatezza della domanda attorea, eccependo in particolare la carenza del necessario nesso causale tra la condotta di guida del veicolo non identificato ed il danno lamentato dall’attore, provocato invero dal cedimento della banchina, ed eventualmente dalla condotta di guida imprudente del conducente stesso del mezzo agricolo.
All’esito dell’escussione delle prove orali e della C.T.U., con sentenza emessa in data 16.08.2016, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea, evidenziato che i danni all’autoarticolato sono stati provocati dal cedimento della banchina e non dall’eventuale invasione di corsia da parte del veicolo non identificato.
Il proprietario del mezzo agricolo propone appello, dinanzi il Tribunale di Ancona, ribadendo la fondatezza della propria domanda anche in considerazione delle dichiarazioni rese subito dopo il sinistro dall’unico teste oculare. Evidenzia, inoltre, che l’eventuale responsabilità dell’Ente proprietario della strada opererebbe soltanto in via solidale con la responsabilità imputabile al conducente del veicolo non identificato, la cui condotta di guida avrebbe imposto al conducente dell’autoarticolato la manovra d’emergenza che ha poi determinato il ribaltamento.
Preliminarmente viene rammentato che l’art. 2054 c.c. rappresenta un’ipotesi particolare di responsabilità extracontrattuale, comunque fondata sul principio secondo cui grava sull’attore l’onere di allegare e poi provare il danno subito e soprattutto il nesso causale tra tale pregiudizio ed il fatto illecito su cui è stata fondata la domanda.
Inoltre, viene fatto riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 283 e ss. del D.Lgs. 209/2005, volta ad assicurare un indennizzo al danneggiato ove il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato: in tali ipotesi, l’onere della prova risulta ancor più incisivo, non essendo neppure ipotizzabile un contraddittorio con l’effettiva controparte in merito alla concreta dinamica del sinistro.
Orbene, l’autoarticolato di proprietà dell’appellante è uscito dal margine destro della carreggiata e la contigua banchina, non reggendo il peso del mezzo e del suo carico, ha ceduto provocando il ribaltamento del veicolo nel sottostante terreno; non vi è quindi dubbio in merito al fatto che le importanti lesioni subite dal conducente ed i rilevanti danni riportati dall’autoarticolato sono stati provocati da tale plurimo ribaltamento.
L’appellante indica che il ribaltamento è avvenuto a causa della doverosa manovra di emergenza al fine di evitare il veicolo non identificato che invadeva la corsia di marcia.
Il teste escusso, dopo aver descritto lo spostamento del mezzo sulla corsia di destra ed il suo successivo ribaltamento sul terreno circostante, si è l imitato a dichiarare di avere “ visto una macchina di colore chiaro proveniente dal senso inverso che aveva invaso la nostra corsia e poi è rientrata sulla propria”, proseguendo senza fermarsi.
In buona sostanza, non vi è la prova che l’autovettura fosse presente nella corsia di pertinenza dell’autoarticolato prima di essere avvistata dal teste, e che proprio tale invasione abbia determinato l’improvviso spostamento del mezzo verso destra al fine di evitare lo scontro.
Per tali ragioni, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace vengono confermate per quanto riguarda ogni capo della decisione impugnata, e l’appello viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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