Obbligato al rilascio il condomino che detiene sine titulo un immobile comune all’interno di un condominio

Cosa succede quando, all’interno di un condominio, un condomino si appropria sic et simpliciter di un bene condominiale senza averne alcun titolo. E’ quanto è accaduto in un condominio romano e il Tribunale di Roma in una sentenza del 23 maggio 2020 ha dato la sua valutazione.

Un condominio, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., conveniva in giudizio un condomino al fine di accertare l’occupazione illegittima di un locale (sottotetto) detenuto sine titolo da questo, nonostante la presenza di un precedente contratto di locazione.

Si costituiva, quindi, il condomino che eccepiva l’infondatezza della domanda di parte ricorrente in ragione dell’inesistenza di qualsivoglia rapporto locatizio alcun contratto di locazione, a suo dire mai stipulato, e di aver, al contrario, sempre posseduto tale locale contestato considerandolo pertinenza del proprio appartamento ed utilizzandolo per il deposito di oggetti di proprietà, facendo valere l’usucapione.

Il convenuto è stato condannato dal Tribunale di Roma al rilascio immediato dell’immobile.

Nella sua domanda il condominio aveva evidenziato come in mancanza di un titolo dovesse farsi riferimento alle caratteristiche dell’ambiente in questione e all’uso comune che di esso si potrebbe/dovrebbe fare. E come in ragione di ciò si dovrebbe procedere con la presunzione di comunione del bene, ex art 117 cc.

In tal senso, in tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli elencati dall’art. 1117 c.c. non è necessario che il condominio dimostri con rigore richiesto per le rivendicazioni di proprietà del medesimo bene, essendo sufficiente, per presumere la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo (Cass. civ., sez. VI, 15 marzo 2019, n.7483; Cass.civ., sez.II, 5 febbraio 2019, n. 3310; Cass.civ., sez.II,7 agosto 2018,n. 20593).

Avv. Claudia Poscia

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