Se i lavori di manutenzione sono urgenti è possibile eseguirli anche senza avvisare l’amministratore e l’assemblea di Condominio

Lavori di manutenzione ordinaria non possono essere eseguiti senza avvisare l’amministratore di Condominio e con conseguente richiesta di rimborso, a meno che non vi sia una urgenza che renda impossibile il normale iter. Lo ha detto la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza 16341/2020 .

La Corte di Cassazione ha chiarito infatti come in un condominio, anche minimo, non sia possibile eseguire interventi di manutenzione ordinaria ritenuti urgenti, al fine di garantire la sicurezza dell’immobile, senza avvisare preliminarmente l’amministratore e l’assemblea ma chiedendo poi il rimborso.

Il lavoro da eseguire deve avere la caratteristica di essere indifferibile al fine di giustificare l’impossibilità di darne previa comunicazione all’amministratore e all’assemblea.

Il caso di specie ha origine quando un Giudice di Pace in accoglimento della domanda attorea condanna il convenuto alla rifusione delle spese sostenute dal 2009 al 2013 per la manutenzione del fabbricato. La parte  soccombente ha quindi appellato la decisione del Giudice di Pace. Il Tribunale nella decisione ha osservato come le spese sostenute, da parte resistente,  periodicamente fossero in realtà davvero urgenti e garantissero la stabilità e la sicurezza del fabbricato.

Il convenuto nuovamente soccombente ricorreva quindi alla Suprema Corte di Cassazione. Con il primo motivo di impugnazione ribadiva  che a seguito di una corretta analisi dell’articolo 1134 cc le spese urgenti debbono essere sostenute in situazioni di palese impossibilità di avvisare tempestivamente l’amministratore e gli altri condomini .

La Corte di Cassazione con l’ordinanza  16341\2020 ha accolto il primo motivo di impugnazione, motivando così la propria decisione:” Anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto quando abbia i requisiti dell’urgenza ai sensi dell’articolo 1134 cc. Ai fini dell’operatività dell’articolo 1134cc va, allora, considerata urgente non solo la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere al riguardo.” Chiarisce quindi che in casi come quello in oggetto il compito di prova dell’urgenza delle spese spetta inequivocabilmente al condomino che le ha sostenute.

                                                               Avv. Claudia Poscia

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