Il partecipante al Condominio che non ha corrisposto la propria quota di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria non può usufruire delle detrazioni fiscali

La vicenda finita all’attenzione della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 10854/2020) riguarda un condomino che si rifiutava di partecipare alla spesa per i lavori di manutenzione straordinaria alle parti comuni del Condominio e, successivamente vantava pretese risarcitorie nei confronti del Condominio per non avere potuto beneficiare delle detrazioni fiscali.

La Corte d’Appello di Messina accoglieva l’appello del Condominio  contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Messina e respingeva l’opposizione avanzata dalla condomina contro il decreto ingiuntivo relativo ai contributi per la ristrutturazione della facciata condominiale.

La Corte d’Appello dichiarava raggiunta la prova della imputabilità al Condominio, e non a singoli condomini, della spesa inerente la ristrutturazione della facciata condominiale, in quanto, seppur il contratto d’appalto aveva inizialmente visto come committenti alcuni singoli condomini, di seguito era stato nominato un Amministratore del Condominio che aveva curato l’esecuzione dei rapporti  con l’impresa incaricata della ristrutturazione.

I Giudici d’Appello ritenevano che le opere di manutenzione straordinaria della facciata dell’edificio fossero essenziali e necessarie, per cui la delibera di ripartizione delle spese era legittima anche se l’intervento all’inizio non era stato approvato collegialmente.

La Corte riteneva inoltre infondata la domanda riconvenzionale risarcitoria della condomina per la mancata fruizione dei benefici fiscali, dovendo la condomina, ove davvero non fosse più in grado di beneficiare delle agevolazioni, imputare a se stessa il ritardo nella partecipazione delle spese di riparazione e la conseguente impossibilità di documentarle.

Secondo la Suprema Corte l’operato del Giudice territoriale è corretto.

Non è decisiva, specificano gli Ermellini, la circostanza che il Condominio avesse nominato l’Amministratore dopo la conclusione dei lavori di manutenzione, in quanto l’Amministratore ha una rappresentanza “ex mandato” dei vari condomini.

Conseguentemente, la mancata nomina dell’Amministratore non priva i condomini del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, trovando applicazione in tale evenienza l’art. 1105 c.c.

La Corte di Messina ha anche giustamente affermato che la condomina dovesse imputare a sé stessa il ritardo nella partecipazione delle spese e la conseguente impossibilità di documentare le stesse allo scopo di poter beneficiare delle detrazioni fiscali.

Difatti, il singolo condomino che non provvede ai relativi pagamenti contestando la sussistenza del proprio obbligo di contribuzione -perché le opere di manutenzione venivano commissionate da altri comproprietari in mancanza di un amministratore-  e non può avvalersi della detrazione fiscale prevista per i lavori di ristrutturazione, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’intero condominio, essendo stato proprio  il suo inadempimento la causa che ha determinato la perdita della facoltà di accedere ai benefici fiscali.

La Suprema Corte per tali ragioni rigetta il ricorso della condomina e la condanna  al pagamento delle spese di lite  e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Avv. Emanuela Foligno

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