La Cassazione fa il punto in merito alla condotta colposa del pedone e sulla possibilità che questa escluda responsabilità del conducente

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 30388/2017, ha fornito chiarimenti circa la condotta colposa del pedone. Questa può escludere la responsabilità del conducente?
Per gli Ermellini, l’automobilista deve comunque dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. E questo senza che a tal fine rilevi l’anomalia della condotta colposa del pedone.
Se un pedone viene investito, non sempre accertare che abbia tenuto un comportamento colposo è sufficiente ad affermare la sua esclusiva responsabilità.

Tuttavia, affinché l’investitore sia esonerato dal rispondere è sempre necessario che questi vinca la presunzione di colpa che il primo comma dell’articolo 2054 del c.c. pone a suo carico.

L’automobilista, in buona sostanza, ha il dovere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, senza che a tal fine rilevi l’anomalia della condotta colposa del pedone.
È infatti necessario che egli provi che quest’ultima non era prevedibile. Inoltre, deve dimostrare di aver adottato tutte le possibili cautele. Cautele che possono considerarsi esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, la Cassazione ha invitato la Corte d’appello di Brescia a tornare a pronunciarsi sulla vicenda di una bambina. Questa era stata investita da un vicino di casa mentre giocava con il proprio triciclo nel cortile condominiale. La bambina è morta in conseguenza dell’incidente.
I giudici, escludendo la responsabilità dell’investitore, avevano ingiustamente “tentato di “schivare” l’applicazione dell’articolo 2054, primo comma, c.c.”.
Per la Cassazione, invece, un’applicazione corretta della regola dettata da tale norma avrebbe imposto la ricostruzione dell’evento dal punto di vista del comportamento della bambina investita.
Il giudice dell’appello, quindi, si era ingiustamente limitato a strutturare giuridicamente la sua cognizione solo su alcuni elementi che a suo avviso dovevano essere attribuiti alla vittima. Il tutto non considerando, oltre all’elemento negativo, anche l’elemento positivo della condotta del conducente.
La presunzione di responsabilità esclusiva di quest’ultimo, dunque, non è stata superata. Pertanto, la Corte dovrà ora tornare sulla vicenda per un nuovo esame di tutti gli elementi rilevanti.
 
 
 
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