Con la legge sulla concorrenza degli accordi collettivi possono stabilire quanta parte del Tfr può essere destinata alla previdenza complementare e quanta invece va lasciata in azienda.

Novità importanti in arrivo riguardano il conferimento del Tfr. Con la legge sulla concorrenza, infatti, c’è lo stop al conferimento integrale del TFR al fondo pensione.

Questo avviene in virtù delle modifiche del “modulo TFR2”.

Quest’ultimo viene utilizzato dai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 per la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto.

Ebbene, adesso, per le modifiche si farà riferimento al decreto del 22 marzo 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Questo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 aprile scorso.

Il decreto in questione prende atto delle novità introdotte dalla legge 124/2017 sulla concorrenza. Con essa, è stato reso possibile per i lavoratori destinare al fondo pensione anche solo una percentuale del TFR maturando.

Ma questo cosa comporta per quanto concerne il conferimento del Tfr?

Dunque, le modifiche riguardano in primis la prima sezione. Esse stabiliscono che “il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile”.

Un ulteriore cambiamento riguarda il secondo punto elenco.

In esso viene stabilito che “il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive”.

In buona sostanza, ciò significa che il lavoratore avrà la facoltà di scegliere la destinazione del Tfr maturando al fondo complementare.

Egli potrà decidere, quindi, se lasciare la liquidità all’impresa (e riscuoterla per intero alla fine della carriera col rispetto delle consuete modalità) oppure stabilire di metterla nel fondo pensione. Ciò al fine di ottenere una rendita pensionistica integrativa della pensione pubblica obbligatoria.

Ora, prima che la legge sulla concorrenza venisse approvata, il trasferimento del Tfr avveniva però sempre per intero.

Al lavoratore, in questo modo, rimanevano due possibilità. La prima era quella di trasferire l’intera quota del TFR maturando nel fondo di previdenza complementare.

La seconda, era di lasciarla all’azienda e riceverla una volta cessato il rapporto di lavoro.

Ora la legge sulla concorrenza afferma che saranno gli accordi collettivi a decidere quanta parte del Tfr maturando sarà destinata alla previdenza complementare e resterà in azienda.

Lo scopo di tale modifica è di superare le resistenze dei lavoratori legate alla perdita integrale di questa forma di liquidità, in relazione soprattutto alle piccole imprese.

In questo modo, verrà stabilita a garanzia una percentuale minima del trattamento di fine rapporto da destinare alla pensione integrativa, tra zero e il 100%.

Laddove, invece, non vi siano indicazioni da parte della contrattazione collettiva sulla quota destinata alla previdenza complementare, il conferimento continua a corrispondere al 100% del Tfr annualmente maturato.

 

 

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