Contestazione disciplinare tardiva: i chiarimenti delle Sezioni Unite

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Le Sezioni Unite hanno fatto il punto sulla contestazione disciplinare tardiva seguita dal licenziamento e sul diritto del lavoratore al reintegro

In caso di contestazione disciplinare tardiva, cui segue poi il licenziamento del lavoratore, può questi avere diritto alla reintegra nel posto di lavoro?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30985 del 27 dicembre 2017, hanno fornito alcune interessanti precisazioni circa il tipo di tutela applicabile nel caso in cui il lavoratore venga licenziato a seguito di una contestazione disciplinare tardiva.

Ebbene, secondo i giudici, la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito alla base dello stesso provvedimento di recesso, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità. Quella cioè di cui all’art. 18, comma 5, Statuto dei lavoratori.

Nel caso di specie, il protagonista è un dipendente di una banca. L’uomo aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa che gli era stato intimato. Oltre a questo, voleva la reintegra nel posto di lavoro.

Secondo il lavoratore, il licenziamento avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo in ragione della contestazione disciplinare tardiva.

Questa era infatti stata formulata, da parte della datrice di lavoro, a distanza di 2 anni dalla conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento.

Tuttavia, non aveva condannato la banca alla reintegra nel posto di lavoro. Si era infatti limitato a riconoscere il diritto all’indennità di cui all’art. 18, comma 6, Statuto dei Lavoratori.

La Corte d’appello di Firenze, tuttavia, aveva riformato la suddetta decisione.

A quel punto era stata disposta la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, sulla base del rilievo secondo cui il licenziamento era da considerare “nullo per la mancanza della contestazione immediata”.

Ritenendo la decisione ingiusta, la banca aveva deciso di fare ricorso in Cassazione.

La Corte ha quindi aderito alle considerazioni svolte dalla datrice di lavoro, accogliendo il relativo ricorso.

In primo luogo, la Corte osservava che l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori prevede che il lavoratore debba essere reintegrato nel posto di lavoro.

E questo “indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”, nel caso in cui il giudice dichiari la nullità del licenziamento per una serie di ipotesi.

Inoltre, nel caso in cui venga disposta la reintegra nel posto di lavoro, il dipendente ha diritto anche al risarcimento dei danni subiti.

Un risarcimento “che non può mai essere inferiore a 5 volte l’ultima retribuzione percepita dal dipendente al momento dell’illegittimo licenziamento, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”.

La Cassazione ha però rilevato come il motivo per cui il lavoratore era stato licenziato non rientrava in nessuna delle ipotesi per cui l’art. 18, comma 1, preveda il diritto alla reintegra nel posto di lavoro.

E ciò, dal momento che il dipendente era stato licenziato per aver consentito la negoziazione di 37 assegni bancari, in violazione della relativa normativa.

Ne consegue, pertanto, che la motivazione del licenziamento oggetto di contestazione esulasse dai casi previsti dall’art. 18, comma 1. In particolare, ai fini della dichiarazione di illiceità o inefficacia per i quali opera la tutela reintegratoria piena.

Secondo la Cassazione, peraltro, non era condivisibile l’orientamento “secondo cui il fatto non tempestivamente contestato dal datore di lavoro dovrebbe essere considerato insussistente”.

E questo in quanto “il fatto oggetto di addebito disciplinare è pur sempre valutabile dal giudicante, il quale dovrà solo verificare se l’inadempienza al generale principio dell’immediatezza della contestazione finisca per inficiare la validità del licenziamento, per individuare poi il tipo di tutela applicabile”.

Pertanto, secondo la Corte, nelle ipotesi cui sia “accertata la sussistenza dell’illecito disciplinare posto a base del licenziamento, ma questo non sia stato preceduto da tempestiva contestazione”, non è applicabile il rimedio della reintegra nel posto di lavoro.

Resta infatti solamente spazio per la tutela indennitaria, di cui all’art. 18, comma 5, stat. lav.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla banca, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Firenze.

 

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