Nel contratto di assicurazione per responsabilità medica, il principio di buona fede assume un ruolo decisivo. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29456 del 7 novembre 2025, ha ribadito che l’assicurato è tenuto a dichiarare tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della compagnia. Anche in assenza di una richiesta risarcitoria formale, il medico deve comunicare eventuali fatti che possano far presumere una futura responsabilità, poiché il dovere informativo discende direttamente dall’articolo 1892 del Codice civile e non può essere derogato dal contratto (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 novembre 2025, n. 29456).
I fatti
In relazione all’avvenuto decesso del paziente, a seguito di intervento chirurgico di riparazione e reinserzione della cuffia della spalla destra, i congiunti del defunto chiamano a giudizio la Casa di Cura e i membri dell’equipe medica che eseguì l’operazione…





