La mancata formazione del lavoratore sulle corrette modalità di montaggio dell’argano si rivela decisiva nella ricostruzione dell’infortunio avvenuto in cantiere il 30 giugno 2016. Il muratore, colpito violentemente da un argano installato in modo errato, aveva riportato gravi lesioni cranio-facciali. Nonostante l’operazione materiale fosse stata eseguita dal preposto, la Corte ha ribadito che il datore di lavoro mantiene la posizione di garanzia: è suo l’obbligo di assicurarsi che le attrezzature siano installate da personale competente, adeguatamente formato e sotto corretta vigilanza. Da qui la conferma della responsabilità per l’incidente e l’inammissibilità del ricorso (Cassazione penale, sez. fer., 22/08/2024, n.33094).
I fatti
La vittima, con la qualifica di muratore, il 30/6/2016 si trovava in un cantiere, all’ottavo piano del ponteggio allestito attorno ad un immobile sul quale dovevano essere eseguiti alcuni lavori. Con un argano stava sollevando una carriola contenente due sacchi di cemento; l’argano era stato agganciato a un tubo di supporto collocato al decimo e ultimo piano del ponteggio e ad un certo punto, durante la salita del carico, si era staccato da detto tubo e, piegandosi verso il basso, aveva colpito al volto violentemente l’operaio che riportava gravi lesioni (trauma cranico maggiore, frattura cranica, esa frontale, frattura del massiccio facciale), che avevano comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni.
Il distacco dell’argano era stato causato dal suo montaggio errato e difforme da quanto indicato nel manuale di istruzione, in particolare era emerso che la struttura di sostegno dell’argano non era stata saldamente vincolata, rafforzata e controventatura e che il dado dell’unica vite con testa a martello non era stato debitamente serrato. Pertanto, nei confronti dell’imputato sono stati individuati la negligenza l’imprudenza e l’imperizia e la violazione dell’articolo 71, comma 4, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per non aver preso le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso.
Il giudizio di inammissibilità della Cassazione
L’imputato sostiene che, nonostante l’istruttoria avesse chiarito come il montaggio dell’argano fosse stato effettuato la mattina stessa dell’infortunio dal preposto, la Corte di Appello aveva negato ogni rilievo alla grave condotta di questi, senza tenere conto che il libretto del macchinario contenente le istruzioni di montaggio era a sua disposizione in cantiere. Il suddetto preposto aveva consapevolmente assunto i relativi compiti e vi aveva concretamente dato seguito, impartendo direttive agli operai e provvedendo egli stesso al montaggio del macchinario: il ruolo di preposto, o comunque di supremazia rispetto al lavoratore, si riveste anche in assenza di nomina formale, rilevando piuttosto le mansioni in concreto esercitate. La Corte di Appello, invece, ha ignorato l’assunzione della qualifica di preposto.
Ed ancora, la causa dell’infortunio era stata individuata nell’insufficiente serraggio di un dado, peraltro inidoneo, nella fase di montaggio dell’argano e che, ciò nonostante, la sentenza impugnata aveva attribuito rilievo causale alla condotta dell’imputato e non a quella del preposto, autore materiale del serraggio e “inventore” delle concrete modalità di montaggio.
I due motivi, con cui si censura l’affermazione della responsabilità dell’imputato, in luogo di quella del preposto che aveva effettuato il montaggio dell’argano in maniera scorretta e non conforme alle regole indicate nel manuale di istruzioni, sono manifestamente infondati.
Non è in contestazione la dinamica dell’infortunio, né il fatto che il montaggio dell’argano fosse stato effettuato dal preposto in maniera errata e non conforme alle regole indicate nel manuale di istruzione. Non viene posta in dubbio la qualifica di preposto di colui che effettuò il montaggio dell’argano, ma sono individuati profili di colpa nei confronti del datore di lavoro ricollegati alla sua posizione di garanzia.
La posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro
I Giudici di merito, in ordine al mantenimento della posizione di garanzia in capo al datore di lavoro, hanno rilevato che:
- il macchinario doveva essere predisposto da personale specializzato, mentre il preposto era un semplice “capo squadra (muratore)” con un titolo di istruzione di “licenza elementare.
- è stata rilevata una mancata formazione sul montaggio del macchinario ed in particolare sulla predisposizione dell’argano in condizioni di sicurezza, in modo da assicurarne la tenuta sull’impalcatura, non potendosi a tale fine ritenere sufficiente la mera presenza in cantiere del manuale di istruzione.
- il datore di lavoro, e anche direttore tecnico, era dotato di competenze tecniche qualificate. La norma cautelare violata pone in capo al datore di lavoro l’obbligo (art. 71 co. 4, lett. A punto 1, del D.Lgs. n. 81-2008) di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso, nonché l’obbligo di provvedere affinché le stesse, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un controllo, non solo iniziale ma anche successivo, in modo da assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.
A fronte di tali (corrette) argomentazioni non è possibile escludere la posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a controllare che il preposto si attenga alle disposizioni di legge
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il datore di lavoro è tenuto a “controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi” contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro e la mancata formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche”.
Prima ancora, il datore di lavoro è tenuto ad investire della qualifica di preposto un soggetto idoneo, sia dal punto di vista delle competenze tecniche che della formazione specifica.
La mancata formazione dell’operaio ferito
Più in generale, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è addetto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente.
Ciò detto, la Corte di Appello ha motivato, in maniera logica, che l’infortuno si è verificato non per omesso controllo da parte del preposto dell’osservanza da parte dei lavoratori, nello svolgimento dell’attività lavorativa, delle norme in materia di sicurezza, bensì perché il datore di lavoro ha consentito che il montaggio dell’argano fosse effettuato da un soggetto con una mancata formazione. Questo significa che il rischio concretizzatosi nell’infortunio, rientrava nel perimetro di quello gestito dal datore di lavoro, cui competeva la vigilanza e ancora prima l’obbligo di assicurare una corretta formazione e conoscenza delle criticità del macchinario da mettere in opera per essere utilizzato dai lavoratori.
La S.C. pertanto dichiara il ricorso inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno






