Correzione mammaria estetica provoca alla paziente dolori e inestetismi (Tribunale Pistoia, Sentenza n. 678/2022 pubbl. il 19/07/2022).

Correzione mammaria estetica e peggioramento delle condizioni di salute è quanto lamentato dalla paziente che instaura giudizio civile.

La domanda attorea risulta fondata in punto di responsabilità, mentre in punto di quantum debeatur la pretesa viene significativamente ridotta.

La paziente si sottoponeva a intervento di correzione mammaria per mezzo di mastoplastica additiva tramite inserimento di due protesi con incisione sulle aureole dei capezzoli. Prima dell’intervento, la donna aveva un nevo sul quadrante supero esterno della mammella destra che il Chirurgo, senza nulla riferire al riguardo, asportava nel corso della mastoplastica.

Subito dopo l’intervento di correzione la donna lamentava dolori ai siti chirurgici, e al primo controllo post intervento veniva accertata una fuoriuscita di materiale purulento dalla mammella destra. Tuttavia, il Chirurgo riferiva che andava tutto bene.

Il C.T.U., in sede di ATP ha accertato  la sussistenza di responsabilità professionale a carico del medico convenuto, rilevando: “a un esame obiettivo dell’attrice, che le mammelle sono notevolmente ptosiche con le protesi migrate verso i quadranti inferiori, con la sinistra scesa più in basso rispetto alla destra mentre alla palpazione si evoca reazione dolorosa e si apprezza evidente indurimento da contrattura muscolare sopraggiunta …(…)…Inoltre, la cicatrice chirurgica dimostra una esecuzione non corretta dell’intervento, essendo in parte situata sulla circonferenza esterna della cute areolare, in parte posta all’interno dell’areola stessa attraversandone trasversalmente il margine; dal punto di vista medico -legale, come l’intervento in analisi lascia diversi elementi di perplessità, in particolare lo stesso risulta concettualmente sbagliato in quanto la correzione di una protesi mammaria, cioè l’eccessivo rilassamento cutaneo -parenchimale accompagnato da svuotamento e allungamento verso il basso del seno, richiede in genere in una donna con seno già grosso un intervento di mastopessi che possa rimuovere la pelle in esubero, fissare la ghiandola mammaria nella posizione corretta e riposizionare adeguatamente capezzolo e areola …….Invece, il convenuto ha proposto una mastoplastica additiva con impianto di due protesi che migrando in basso hanno ancor di più accentuato la ptosi, talché non solo non è stata risolta la problematica per la quale l’attrice aveva deciso di affrontare l’intervento, ma costei continua a presentare né più né meno lo stesso svuotamento e allungamento verso il basso del seno che aveva prima di sottoporsi all’intervento di correzione.”

Dalla cattiva esecuzione di intervento di correzione mammaria sono derivati due pregiudizi: il primo consiste nel mancato raggiungimento del risultato estetico desiderato; il secondo consiste nella insorta ipertrofia capsulare bilaterale con contrattura muscolare, causa del dolore patito dall’attrice, oltre al danno estetico.

In sintesi, il CTU ha rilevato errori piuttosto evidenti tali da definirli addirittura grossolani, sia nella scelta dell’intervento da eseguire, sia nella materiale esecuzione dello stesso.

Quale componente della responsabilità professionale medica, l’attrice ha anche lamentato la lesione del diritto all’autodeterminazione per mancanza di idoneo consenso informato all’intervento.

Tuttavia la pretesa non viene ritenuta sufficientemente provata.

Piuttosto, di lesione del consenso informato deve discorrersi per quanto attiene all’asportazione del neo nel medesimo contesto dell’intervento di chirurgia estetico, unicamente richiesto e assentito dalla paziente.

Le altre voci di danno, in specie: danno biologico, danno esistenziale-da vita di relazione, perdita della capacità lavorativa, vengono rigettate in quanto non provate.

Pertanto, esclusa la sussistenza di un danno biologico permanente, il CTU ha valutato che i danni patiti consistono nelle spese per la rimozione e sostituzione e per l’intervento di correzione mastopessi in una struttura sanitaria idonea, in anestesia generale e con una spesa complessiva di euro 8.929,00, detratti euro 1.000,00 per la voce coppia di protesi mammarie nel caso l’attrice decida di non accettare un nuovo impianto protesico.

A tale voce deve aggiungersi, sub specie di danno emergente, anche il costo già inutilmente sostenuto dall’attrice per l’intervento di correzione per cui è causa, pari a euro 6.200,00.

Conclusivamente, il Tribunale di Pistoia condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice del danno patrimoniale quantificato nella somma complessiva di euro 15.129,00, e del danno non patrimoniale quantificato nell’importo di euro 800,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.  

Avv. Emanuela Foligno

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