Emicolectomia sinistra e fistola enterica provocano il decesso del paziente (Tribunale Avezzano, Sentenza n. 235/2022 pubblicata il 01/08/2022 RG n. 931/2016).

Emicolectomia e decesso del paziente causano la chiamata in Tribunale della Struttura Sanitaria e del Medico onde vederne accertata la responsbilità .

In particolare, gli attori deducono che il congiunto veniva sottoposto ad un intervento     di emicolectomia sinistra per via laparoscopica ma che già dalle prime ore del postoperatorio, appariva febbre e drenaggio di materiale enterico e che tali condizioni continuavano a persistere sino al 04.03.2008 quando gli veniva diagnosticata una fistola enterica, con necessità di un nuovo intervento.

Deducevano quindi che, in pari data, veniva sottoposto ad un intervento urgente per peritonite bilio-enterica conseguente aperforazione dell’ultima ansia ileare ma che, a causa del non tempestivo intervento le condizioni non miglioravano, ma anzi peggioravano progressivamente sino al decesso.

Secondo gli attori, la morte del congiunto sarebbe attribuibile all’esclusiva responsabilità del chirurgo che aveva causato colpevolmente la ferita dell’ansa ileare, ed alla malpratice medica della Struttura nella fase postoperatoria responsabile, tra l’altro, della violazione del consenso informato.

Preliminarmente il Giudice precisa che l’azione deve essere  inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sia nei confronti della Struttura Sanitaria, sia nei confronti del Medico Chirurgo.

La difesa del Medico convenuto sostiene che nel rapporto tra paziente e sanitario  della struttura, non sorgerebbe il c.d. contratto di spedalità, al contrario del rapporto tra struttura sanitaria e paziente, e che dunque, alla luce di quanto previsto dall’art. 3 della Legge Balduzzi,  potrebbe essere invocata solo la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., con conseguente regime prescrizionale e probatorio.

Ebbene, tale eccezione non coglie nel segno, posto che, come sostenuto da copiosa giurisprudenza, l’art. 3, co. 1, della L. n. 189 del 2012, vuole solo significare che il legislatore si è preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale. La norma, dunque, non induce il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (cfr. Tribunale di Milano, Sez. I, sentenza n. 2501 del 2 marzo 2018).

Dunque, la responsabilità civile del medico ospedaliero (e degli altri esercenti professioni sanitarie) nei confronti del paziente per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria è da qualificarsi come contrattuale.

Ciò posto, la domanda attorea è parzialmente fondata.

Le condotte colpevoli censurate dagli attori riguardano la lesione iatrogena dell’ultima    ansa ileare derivante dall’intervento laparoscopico di emicolectomia, e la  successiva condotta postoperatoria che avrebbe comportato un’errata   diagnosi del paziente, con conseguente peritonite e stato di sepsi diffusa che ha portato al decesso.

Il CTU ha accertato la sussistenza del nesso eziologico tra le condotte poste in essere dai convenuti e l’evento morte del paziente. Nello specifico, il Consulente ha osservato che “già nell’immediato post-operatorio di emicolectomia e in I° e II° giornata successiva all’intervento si rendevano necessarie più consulenze anestesiologiche poiché il pz, oltre ad apparire agitato e confuso, risultava tachicardico, con riduzione dei valori della pressione sistolica e febbre di tipo remittente, e che si assumeva un atteggiamento inspiegabile attendista omettendo di effettuare esami emato-chimici e soprattutto strumentali urgenti non invasivi, quali TAC addominale, al fine di individuare, in tempo estremamente utile, l’origine della fonte responsabile dell’anomala e allarmante presenza di materiale enterico in cavità addominale.(…..).a supporto dell’inadeguatezza della condotta post-operatoria tenuta dagli odierni convenuti, che, considerata la complessità dell’intervento e la possibilità di complicanze, ed in particolare, la valutazione anestesiologica del paziente in ASA 3, appariva utile ed opportuno il trasferimento post operatorio presso un Reparto di terapia intensiva post-acuzie o Rianimazione al fine di un costante monitoraggio dei parametri vitali ed immediati provvedimenti al variare degli stessi allorquando si instauri un quadro clinico caratterizzato da tachipnea, tachicardia, febbre di tipo remittente, segni clinici altamente sospetti per l’’istaurarsi di uno stato settico.. “.

Quanto alla condotta direttamente ascrivibile al Chirurgo convenuto, il CTU, ha evidenziato che l’operazione chirurgica di emicolectomia non è stata realizzata nel rispetto delle linee guida e delle conoscenze mediche, avendo provocato una lesione iatrogena, oltretutto in una sede topografica diversa da quella interessata      dall’intervento……. la fase postoperatoria non è  risultata adeguata riguardo a tale patologia poiché le condizioni cliniche e soprattutto le risultanze del materiale fuoriuscito dal drenaggio apposto nella doccia parieto colica sinistra, erano indicativi per procedere ad immediata approfondita rivalutazione attraverso esami mirati, elettivamente strumentali”.

Pertanto, con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra le condotte imperite dei convenuti e l’evento morte del paziente, la scelta di non effettuare tempestivamente il monitoraggio clinico strumentale non ha consentito di diagnosticare la complicanza peritonitica in fase precoce e conseguentemente, di non intervenire tempestivamente con il trattamento chirurgico più opportuno.

Tuttavia, tale circostanza deve essere temperata dal concorso causale dello stesso    paziente e dei familiari, che decidevano per l’auto-dimissione rivolgendosi ad altro istituto. 

Sulla base di tali circostanze, viene ritenuto un concorso di colpa nella misura del 50% e il danno da perdita del rapporto parentale viene liquidato nella misura di euro 82.500,00 per ciascun familiare.

Infine, per il danno da lucida agonia, essendo risultato accertato che il paziente, nel lasso temporale tra l’evento lesivo e la morte, era lucido e sofferente, e considerata la misura di corresponsabilità individuata nel 50%, la relativa voce viene ristorata con l’importo di euro 20.000,00.

Spese di lite compensate per la metà.

Avv. Emanuela Foligno

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