Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e relativa registrazione nei pubblici registri comunali (Tribunale Napoli, sez. I, decr., 5 giugno 2022) .

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): la registrazione nei pubblici registri non può essere rifiutata.

Il Tribunale di Napoli decide sullo stato di attuazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) che, come noto, ha siglato l’approdo del percorso giuridico inerente al riconoscimento dei diritti di autodeterminazione del paziente partendo dal consenso informato per giungere alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (c.d. “testamento biologico”).

Due coniugi, dopo inutili tentativi di ottenere la registrazione delle proprie DAT da parte dell’Ufficio dello stato Civile, hanno adito il Tribunale onde ottenere l’ordine giudiziale rivolto all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ricevere tali Disposizioni Anticipate di Trattamento e provvedere alla relativa annotazione sul “Registro dei Testamenti Biologici”.

I ricorrenti deducono l’importanza della registrazione delle DAT, in quanto, quali Testimoni di Geova, solo in tal modo potevano tutelare la propria determinazione in campo sanitario relativa al rifiuto di trasfusioni ematiche, in ossequio alle proprie convinzioni religiose.

Secondo il legislatore, solo compiendo le formalità previste dall’art. 4, comma 6, l. n. 219/2017, ovverosia la registrazione presso l’Ufficio del Comune, le DAT acquistano valore legale, posto che solo in tal caso i Sanitari sono tenuti al loro rispetto (art. 4, comma 5, legge n. 219/2017).

Effettuare il deposito e la registrazione secondo le modalità consentite dalla legge costituisce quindi un’attività necessaria ai fini dell’effettivo esercizio del diritto inviolabile della persona di tutela della propria salute ed integrità psicofisica, e, nel caso dei Testimoni di Geova, anche della propria libertà religiosa, diritti tutti garantiti dalla Costituzione.

Il Tribunale di Napoli evidenzia che la tutela ottenibile a fronte del silenzio dell’Ufficiale dello Stato Civile è inquadrabile nell’alveo tracciato dall’art.95 d.P.R. n. 396/2000 che al coma 1 e che la disposizione non contiene ipotesi di rifiuto tassative e che la tutela si estende a tutte le fattispecie in cui l’Ufficiale dello Stato civile rifiuti o ometta un adempimento connesso all’applicazione delle regole dettate da disposizioni del d.P.R.  n. 396/2000, ma anche dal codice civile, da leggi ordinarie e speciali, da normative comunitarie e da convenzioni internazionali.

Presupposto dell’azione è che l’attività richiesta dal cittadino non sia connotata da discrezionalità propria della P.A. e che il rifiuto ad adempiere incida nella sfera giuridica del destinatario» come è rilevabile nel caso in esame.

Conseguentemente, la domanda viene accolta e il Tribunale ordina  all’Ufficiale dello stato civile di ricevere l’atto di Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) predisposta dai ricorrenti e di procedere all’annotazione nel “Registro dei Testamenti Biologici” istituito presso il Comune di Napoli nonché a tutti gli adempimenti di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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