Concausa di eziologia professionale nell’aggravamento della patologia preesistente (Tribunale Bergamo, Sez. Lavoro, n. 315/2022 del 02/08/2022) .

Concausa di eziologia professionale nell’aggravamento della patologia già esistente.

“L’attività professionale svolta ha avuto un ruolo di mera concausa rispetto all’insorgere e all’aggravarsi della patologia, incidendo altri fattori estranei allo svolgimento delle mansioni lavorative”.

Il lavoratore agisce in giudizio nei confronti dell’Inail per l’accertamento dell’origine professionale della patologia sofferta (“discopatia lombosacrale multilivello “) e per la quantificazione del danno nella misura del 20% e conseguente diritto alla rendita ex art. 13 D. 38/2000.

Il ricorrente espone di avere svolto attività lavorativa quale dipendente con mansioni di operaio, di essere stato addetto ad eseguire operazioni di carico di impastatrici, di prelievo del prodotto finito riversato in secchi o in sacchi e di spostamento e progressivo accatastamento di tali prodotti finiti, di essere perciò rimasto esposto – in considerazione delle attività complessivamente svolte – a plurime e costanti sollecitazioni del rachide lombosacrale derivante dai movimenti di sollevamento di carichi fino a 35 kg e di torsione del busto compiuti per le attività di carico e dai movimenti di prelievo da terra e sollevamento dei gravi fino a 25 kg di prodotto finito, di aver iniziato ad accusare i primi malesseri fisici al rachide dal 2012 tanto da essere stato giudicato – dal 2013 in avanti – idoneo allo svolgimento delle mansioni con limitazioni che comportavano il divieto di sollevamento di pesi superiori a 20 kg, di aver continuato a svolgere sempre le medesime mansioni comprendenti la movimentazione dei carichi sopradetti, di avere perciò subito un infortunio sul lavoro comportante ” lombalgia a sx. Dolore e parestesia della gamba sx ” in data 4.1.2017, di essere stato licenziato con comunicazione del 23.3.2018 per superamento del periodo di comporto, di avere presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale patita, di avere conseguito – all’esito di visita collegiale – giudizio di permanente menomazione della sua integrità psicofisica nella misura del 8%, di avere invero patito un danno biologico valutabile nella misura del 20%, di avere perciò diritto alla costituzione della relativa rendita vitalizia.

Il Giudice dispone CTU Medico-Legale e, all’esito della stessa, dichiara la domanda avanzata non fondata.

L’attività professionale svolta dal ricorrente ha avuto un ruolo di mera concausa nell’aggravamento della patologia dal medesimo sofferto, incidendo sulla ” discopatia degenerativa del tratto lombare ” altri fattori estranei allo svolgimento – protratto per otto anni – delle mansioni lavorative descritte in ricorso.

Secondo il CTU “In relazione al dato storico -circostanziale nonché clinico strumentale sin qui delineato risulta affetto da lombosciatalgia in discopatia lombosacrale con multiple protrusioni discali ed assenza di compressioni mieloradicolari con-causalmente determinata dall’attività lavorativa svolta per oltre 10 anni in soggetto, peraltro, con dismorfismo di L5 e concomitanti protrusioni cervicali […]. L’attività/mansioni lavorative svolte dal periziando correlate alla movimentazione manuale di carichi e posture incongrue hanno ragionevolmente comportato un discreto rischio di sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale, protratto per anni, con più recente riscontro di radicolopatia cronica di L5 in protrusione discali multiple, per cui, dopo applicazione dei criteri di riferimento eziologico, si individua con elevata probabilità una concausa nell’aggravamento della discopatia degenerativa del tratto lombare che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa, può essere inquadrata quale tecnopatia. Il danno biologico concausa di eziologia professionale, della suddetta tecnopatia, è da indennizzare nella misura dell’8% (otto percento), attesa anche l’assenza di un’indicazione chirurgica “.

Ciò posto, il Giudice, tenuto conto che già in sede di visita collegiale l’Istituto aveva riconosciuto al ricorrente una menomazione della integrità psicofisica nella misura del 8%, respinge la domanda.

Avv. Emanuela Foligno

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