Lesione del nervo sciatico popliteo post artroporesi (Tribunale Rimini, n. 817/2022 del 27/07/2022) .

Lesione del nervo sciatico popliteo post intervento di artroporesi.

“La prestazione professionale è stata svolta senza l’esigibile standard richiesto in casi consimili e la lesione del nervo sciatico popliteo esterno sx rappresenta substrato per il concretizzarsi di postumi iatrogeni civilmente risarcibili .”

A fondamento della pretesa, l’attore esponeva che, in data 15.07. 2014, si sottoponeva ad intervento chirurgico di artroprotesi dell’anca sinistra; in sede post -operatoria, lamentava un forte dolore e formicolio all’arto inferiore sinistro, con completa impossibilità di dorsiflessione del piede  e gli veniva diagnosticata l’insorgenza di una ” paresi dello SPE sinistro “, con peggioramento delle capacità motorie dell’arto e di deambulazione.

Seguiva complesso iter clinico, al cui esito l’attore si sopponeva, dopo alcuni mesi, ad un “intervento di neurolisi nervo sciatico popliteo esterno a sinistra, al preciso fine di apportare un miglioramento all’accertata ipostesia e deficit della flessione dorsale del piede e dita a sinistra” e per tentare di ridurre la forte algia al dorso del piede sx .

All’esito delle cure effettuate, tuttavia, l’attore lamentava la persistenza di postumi permanenti, che imputava alla condotta dei medici che lo avevano operato .

Incardinava il procedimento ex art. 696 -bis c.p.c. a seguito del quale, tuttavia, le parti non raggiungevano alcun accordo risarcitorio.

A seguito delle decuzioni della Struttura convenuta, il Giudice dispone nuova CTU e acquisisce il fascicolo dell’ATP.

La CTU ha accertato “Nella prima giornata post-operatoria era rilevato deficit motorio a carico del territorio di distribuzione dello sciatico popliteo esterno (SPE), in particolare a carico di tibiale anteriore (TA) ed estensore proprio dell’alluce (EPA) con conservazione della mobilità dell’estensore comune delle dita (ECD) e della sensibilità. Per tale motivo era impostata terapia corticosteroidea in associazione a Nicetile ed erano prescritti esercizi di mobilizzazione. Nel referto di visita specialistica fisiatrica del 18 Luglio 2014 era documentato “deficit EPA ed ECD 1/5, parestesie lungo il decorso dello SPE. Non si rilevano deficit prossimali ….. Nel corso della visita fisiatrica, lo specialista, rilevando “deficit SPE sn, con ipostenia e deficit sensitivo gamba e piede sn … ipotrofismo ipostenia AI sn in particolare a livello distale TA EPA ECD e peronei 1/5 MRC”, consigliava l’esecuzione di 10 sedute di rieducazione del cammino, rinforzo dei glutei e degli altri muscoli coinvolti con esercizi attivi assistiti ed elettrostimolazione, nonché suggeriva di proseguire l’assunzione di Nicetile per ulteriori 30 giorni……… si sottoponeva ad EMG con riscontro di “marcati segni di lesione del nervo sciatico e sofferenza con denervazione muscolare subtotale, rallentamento della conduzione sia nel tratto capitello -caviglia che nel tratto sopra – sottocapitello e netta riduzione del CMAP da severo danno assonale “.

Il CTU,  ha ritenuto la scelta di intervento chirurgico di artroprotesi d’anca “conforme con quanto raccomandato in casi consimili proprio in considerazione della presenza di dolore e limitazione funzionale lamentati , rappresentando la natura “routinaria” dell’esecuzione dello stesso . Dall’analisi della documentazione sanitaria, il post -operatorio era caratterizzato dalla comparsa di “un deficit motorio a carico del territorio di distribuzione del nervo sciatico popliteo esterno sinistro ed in particolare a carico del tibiale anteriore e dell’estensore proprio dell’alluce “. Quindi il CTU ha evidenziato che ” Le lesioni del nervo sciatico rappresentano complicanze note della chirurgia ortopedica dell’anca e sono generalmente di origine iatrogena “, sottolineando come la letteratura medica in materia ordinariamente riconduca tali complicanze sia a ” nocumenti indiretti (tra cui l’applicazione di apparecchi di contenzione troppo serrati), sia di tipo diretto, quali il pinzamento, la sezione, la trazione ecc. che si possono verificare durante gli interventi chirurgici che si svolgono nei distretti anatomici adiacenti al percorso del nervo “.

Pacifica la responsabilità della Struttura convenuta, il Giudice condivide e fa proprie le conclusioni della Consulenza Medico-Legale.

Applicando le Tabelle milanesi, per un’invalidità permanente nella misura del 17%, il danno risarcibile è di euro 49.343,00. Inoltre, viene applicata la personalizzazione della liquidazione del danno, nella misura ritenuta equa del 10% sull’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, in considerazione delle ripercussioni subite dall’attore in conseguenza e per effetto dell’evento dannoso.

L’Azienda convenuta, inoltre, viene condannata al pagamento delle spese di giudizio, delle spese di ATP e di quelle di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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