Conto corrente cointestato: importante intervento della Suprema Corte in tema di saldo attivo (Cass. civ., sez. II,  27 luglio 2022, n. 23403).

Conto corrente cointestato e innovativo intervento della Suprema Corte riguardo la appartenenza del saldo attivo.

Nel conto corrente cointestato a più soggetti, come noto, i rapporti interni tra correntisti sono regolati dal secondo comma dell’art. 1854 c.c., in virtù del quale “debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente”.

La Suprema Corte, con la decisione qui a commento, chiarisce come debba essere disciplinato il saldo attivo che derivi dal versamento di somme di uno solo dei correntisti. Ebbene, in tale caso, è da escludersi che l’altro cointestatario (essendo tale solo formalmente), possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.

Quanto statuito dalla Cassazione, in realtà è già previsto dalla norma codicistica, laddove viene specificato che le risultanze di debito e credito debbano essere divise in parti uguali tra i cointestatati se non risulta diversamente.

La vicenda attenzionata dagli Ermellini riguarda una successione testamentaria.

L’erede testamentaria conveniva in giudizio la sorella chiedendo la divisone dell’asse ereditario e l’accertamento dei cospicui prelievi effettuati dalla stessa dal conto corrente cointestato della defunta madre.

Oltre a cio’ l’attrice invoca anche l’attribuzione all’asse ereditario di una ingente somma di denaro consegnata dalla defunta madre alla convenuta a titolo di prestito e mai restituita.

Il Tribunale, disponeva lo scioglimento della comunione, previa collazione ai sensi dell’art. 737 c.c. delle donazioni effettuate dalla defunta in favore della sorella, coerede convenuta, condannandola a pagare all’attrice la somma residua.

La Corte d’Appello respingeva il gravame avanzato dalla coerede convenuta quanto ai “prelievi anomali” ed alla ultrapetizione.

La coerede convenuta proponeva, quindi, ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

Il Collegio ha ritenuto fondato il quarto motivo del ricorso proposto dalla ricorrente con il quale quest’ultima denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e degli artt. 1854 e 1298 c.c. riguardo la contitolarità del conto corrente per non avere l’attrice mai formulato la domanda volta ad accertare che il conto corrente bancario fosse solo fittiziamente cointestato,  e, nonostante ciò, i Giudici avevano, conseguentemente deciso, «considerando che tutte le somme in essere sul conto corrente fossero riconducibili alla defunta».

La Suprema Corte esamina preliminarmente la censura inerente gli affetti della cointestazione del conto corrente e la correlata presunzione di contitolarità delle somme depositate, essendo state considerate dai Giudici del merito come “donazioni” alcune operazioni di prelievo compiute dal medesimo conto.

Cio’ posto, viene ribadito che ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro intestatario, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto.

La Corte di Cassazione cassa la decisione impugnata affinchè i Giudici territoriali, in sede di rinvio, accertino la titolarità delle somme giacenti sul conto corrente cointestato alla coerede convenuta e alla defunta.

Successivamente, il Giudice d’appello dovrà specificare quali atti di disposizione del saldo attivo, per l’intero rapporto o per la misura eccedente la eventuale quota parte di eccedenza della convenuta, operati con firma congiunta o disgiunta, fossero volti a realizzare, mediante espressione di un valido consenso contrattuale, un arricchimento della donataria correlato ad un impoverimento della donante, dando così luogo a donazioni dirette, indirette o ad esecuzione indiretta.

Avv. Emanuela Foligno

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