Correzione materiale della sentenza (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza n. 23959/2022, pubbl. il 05-08-2022).
Correzione materiale della sentenza e rispetto del contradditorio tra le parti.
La Suprema Corte, con la interessante decisione qui a commento, si pronuncia sulla correzione materiale della sentenza e il rispetto del principio del contraddittorio.
Viene adita la Corte per l’impugnazione avverso una decisione resa dal Tribunale di Roma.
La vicenda risale all’anno 2013, allorquando il danneggiato si trovava alla guida della sua autovetura e veniva investito da un camion che ometteva il dovere di dare la precedenza.
L’Assicurazione del camion offriva in via stragiudiziale una somma che il danneggiato tratteneva a titolo di acconto. Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 37225/15, riconoscendo la sussistenza di un concorso di colpa di entrambi i conducenti pari al 50%..
L’Assicurazione, dopo aver provveduto al pagamento della somma liquidata dal Giudice di Pace, proponeva istanza di correzione materiale della sentenza, chiedendo al Giudice di Pace di specificare che la somma liquidata di euro 900,00 era comprensiva della somma già versata in via stragiudiziale di euro 700,00.
Il Giudice di Pace fissava l’udienza di correzione materiale, e inaudita altera parte, correggeva il dispositivo “conferma che il danno è stato liquidato, per il 50% ascrivibile all’attore, in 900,00, da cui decurtare guanto già corrisposto e cioè 700,00, per un totale residuo di 200,00 per la sorte”.
Il danneggiato proponeva appello lamentando, per quel che qui rileva, la nullità della correzione materiale della sentenza per violazione del contraddittorio, la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e del principio di non contestazione, l’omessa motivazione in ordine alla domanda di liquidazione, degli interessi e della rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e l’illegittima liquidazione delle spese legali anticipate e compensi di lite in violazione dell’art. 132 cpc e del D.M. n. 55/14.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice d’appello, ha rigettato il gravame confermando la legittimità del procedimento di correzione dell’errore materiale, asserendo che “il Giudicante, considerato l’oggetto del ricorso, ha correttamente ritenuto di provvedere inaudita altera parte, in relazione all’accoglimento del ricorso, trattandosi di ipotesi rientrante nella disciplina di cui all’art. 287 cpc.”
Il danneggiato propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi e lamenta, per quanto qui di interesse, l’applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e il mancato rispetto del diritto al contraddittorio nella procedura di correzione materiale dell’errore.
Sul punto, il ricorrente lamenta un’apparente e inesistente motivazione, essendosi il Tribunale limitato a statuire che “..meritevole di condivisione si appalesa l’operato del Giudice di Pace sia con riguardo alla mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza di correzione materiale, atteso che il Giudicante, considerato l’oggetto del ricorso, ha correttamente ritenuto di provvedere inaudita altera parte, sia in relazione all’accoglimento del ricorso, trattandosi di ipotesi rientranti nella disciplina all’uopo prevista (art. 287 (pt) e non di censure necessitanti l’espletamento della procedura di gravame”.
La censura è infondata.
Le Sezioni Unite, hanno evidenziato come la disciplina del procedimento di correzione dell’errore di una sentenza deve essere il risultato di un perfetto ed equilibrato bilanciamento tra il principio della ragionevole durata del processo, e dunque dell’economicità processuale, e gli altri principi fondamentali che informano il giusto processo, tra cui il diritto al contraddittorio.
Il procedimento di correzione materiale è il più consono a salvaguardare l’effettività di tale principio che impone al Giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, “di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attivita’ processuali, non giustificate ne’ dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, ne’ da effettive garanzie di difesa. “
Ed ancora, il principio secondo cui il provvedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa, perchè ha unicamente la funzione di rendere aderente la “formula” della sentenza al contenuto effettivo della decisione e non è dunque, autonomamente impugnabile neppure ai sensi dell’art. 111 Costituzione.
Ebbene, il danneggiato ha proposto appello, dinnanzi al Tribunale di Roma, proprio per la parte della sentenza del Giudice di Pace oggetto della correzione, devolvendo al Giudice del gravame piena cognizione in ordine alla quantificazione effettiva del risarcimento del danno cui è stata condannata l’Assicurazione.
Dunque, la lesione del diritto del contraddittorio in sede di correzione materiale in primo grado, è stata assorbita e superata dal procedimento di secondo grado, la sede in cui le parti, regolarmente citate, hanno potuto esercitare effettivamente il loro diritto al contraddittorio su quella medesima questione che era stata definita precedentemente inaudita altera parte dal Giudice di Pace.
Il Tribunale ha pienamente aderito alla ricostruzione prospettata dal Giudice di Pace, riconoscendo la sussistenza del concorso di colpa e confermando la sorte effettiva dovuta dall’Assicurazione per l’importo di euro 200,00.
In tal modo, la sentenza del Giudice di Appello, resa nel pieno contraddittorio delle parti, si è sostituita alla sentenza corretta di primo grado.
Avv. Emanuela Foligno
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